Trasferimento da sostegno a posto comune: nessuna precedenza per il docente titolare nella scuola

Il trasferimento da sostegno a posto comune viene disposto in base al punteggio. Nessuna precedenza per la scuola di titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di sostegno attualmente in assegnazione provvisoria e ho fatto domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2019/20 per passare su posto comune nella scuola dove sono attualmente in assegnazione provvisoria. Una collega ,titolare in quella scuola, come me ha fatto domanda di passaggio da sostegno a posto comune. Io ho un punteggio superiore ma mi chiedo se la collega ha diritto di precedenza rispetto a me in quanto titolare in quella scuola”
Le precedenze previste per la mobilità sono quelle indicate nell’art.13 del CCNI e, tra queste, non è prevista una precedenza specifica riguardante i docenti che chiedono trasferimento su diversa tipologia di posto nella scuola di titolarità.
Questi movimenti, quindi, vengono disposti in base al punteggio
Movimento nella II fase anche se nello stesso comune
Il trasferimento su altra tipologia di posto, quindi da sostegno a posto comune e viceversa, rientra nella II fase della mobilità, anche se viene disposto all’interno del comune di titolarità.
Questo movimento rientra nell’operazione individuata dalla lettera G) della sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI:
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Questi trasferimenti vengono comunque disposti successivamente a quelli che riguardano i docenti titolari in provincia nella stessa tipologia di posto, movimento che rientra nell’operazione F):
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia
Conclusioni
Il trasferimento che interessa la nostra lettrice, da sostegno a posto comune, viene disposto quindi in base al punteggio e la docente già titolare nella scuola non usufruisce di alcuna precedenza.
Se la nostra lettrice ha un punteggio maggiore avrà diritto ad ottenere il movimento richiesto con priorità rispetto alla collega, tenendo conto, comunque che avranno priorità i docenti che chiedono la stessa scuola e che risultano titolari nella tipologia di posto richiesta
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