Mobilità, l’insegnante che ha concluso il vincolo su sostegno può chiedere trasferimento su materia: come funziona

I trasferimenti vengono disposti secondo un preciso ordine, come esplicitato nel CCNI. L’Allegato 1 al contratto indica nel dettaglio l’ordine delle operazioni
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di sostegno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo aver fatto per tanti anni l’insegnante di sostegno quest’anno desidero fare il trasferimento per insegnare la disciplina di appartenenza, desidero sapere se ci sono vincoli cioè se gli insegnanti della disciplina mi precedono oppure è il punteggio che conta, e se indico tutti i comuni durante le operazioni dei trasferimenti soltanto se non c’è posto nella disciplina in tutti i comuni da me indicati sarò costretta a rimanere nel sostegno. Spero di essere stata chiara nell’esposizione. Ringrazio anticipatamente per la risposta”
L’insegnante di sostegno che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può parteciare alla mobilità su posto comune chiedendo trasferimento o, se possiede i requisiti necessari, anche passaggio di cattedra o passaggio di ruolo.
Trasferimento da sostegno a posto comune
Il movimento che interessa la nostra lettrice è un trasferimento su altra tipologia di posto, che viene disposto secondo l’ordine delle operazioni stabilite nel contratto sulla mobilità. Tale ordine viene esplicitato nell’Allegato 1 del CCNI valido per il corrente anno scolastico 2022/23 e si presume che non subirà modifiche nel nuovo contratto in fase di definizione (in ogni caso consigliamo ai nostri lettori di consultare anche il nuovo testo, quando sarà disponibile).
Il trasferimento su altra tipologia di posto é un movimento che rientra nella II Fase della mobilità anche se riguarda scuole ubicate nello stesso comune di titolarità. Questo movimento è sempre preceduto dai trasferimenti sulla stessa tipologia di posto.
La domanda dei docenti titolari su posto comune che chiedono trasferimento sempre su posto comune viene, quindi, valutata prima rispetto a quella dei docenti titolari sul sostegno che chiedono trasferimento su posto comune, anche se questi ultimi hanno un punteggio maggiore. Il punteggio, infatti, è determinante solo all’interno della stessa operazione e i docenti titolari su posto comune che si muovono su posto comune rientrano nell’operazione identificata dalla lettera F), mentre i docenti titolari sul sostegno che si muovono su posto comune rientrano nell’operazione identificata dalla lettera H ter):
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, potrà chiedere trasferimento da sostegno a posto comune, ma sarà preceduta nel movimento dai docenti già titolari su posto comune.
Se ci saranno disponibilità per una delle preferenze espresse nella domanda e la docente non risulterà preceduta da altri colleghi con maggior punteggio e, quindi, maggior diritto al movimento, potrà ottenere il trasferimento richiesto. Solo in assenza di disponibilità nelle preferenze espresse la nostra lettrice non otterrà il trasferimento e rimarrà titolare sul sostegno senza modifiche nella sede di titolarità
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