Trasferimento da sostegno a materia: quali e quante preferenze è possibile esprimere

Nella domanda di trasferimento da sostegno a posto comune è possibile chiedere anche la scuola di titolarità. Sarà un movimento senza precedenza, ma in base al punteggio
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di sostegno, abilitata anche su materia, in servizio in scuola secondaria di secondo grado.
Con quest’anno assolvo il vincolo dei 5 anni sul sostegno e vorrei presentare domanda di trasferimento su posto comune nella stessa scuola in cui sono titolare, scuola in cui desidererei restare. Temo però che per la mia classe di concorso non ci saranno posti disponibili, quindi se indicassi nella lista delle scuole l’attuale scuola come preferenza analitica e come preferenze sintetiche altri due comuni della Provincia (escludendo quello di attuale titolarità), potrei, nel caso ottenessi il posto in una di queste ultime, chiedere utilizzazione o assegnazione provvisoria su sostegno nell’attuale scuola in modo da poter concludere il percorso con l’alunno seguito in questi anni? e quindi non essere soggetta al vincolo triennale e poter ripresentare domanda di trasferimento il prossimo anno?”
Nella domanda di trasferimento per altra tipologia di posto, movimento che interessa la nostra lettrice che, avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno, desidera trasferirsi da posto di sostegno a posto comune, è possibile esprimere complessivamente fino a 15 preferenze
Quali tipologie di preferenze
Le preferenze esprimibili anche per il trasferimento su altra tipologia di posto, come per le altre tipologie di mobilità, possono essere analitiche su scuola e/o sintetiche su distretto, comune o, per l’interprovinciale, anche provincia.
Il docente interessato può chiedere trasferimento da sostegno a materia anche nella scuola di titolarità per la quale parteciperà al movimento in base al punteggio senza alcuna precedenza.
Conclusioni
La nostra lettrice potrà, quindi, esprimere preferenza analitica per la scuola di titolarità e anche preferenze sintetiche su altri comuni di suo interesse.
Se otterrà la scuola di titolarità sarà sottoposta al vincolo triennale nella scuola e non potrà partecipare alla mobilità nei successivi tre anni scolastici
Se, invece, sarà soddisfatta in una preferenza sintetica su uno dei comuni richiesti, se non corrispondente con il comune di titolarità, non avrà il vincolo triennale nella scuola e potrà partecipare alla mobilità anche l’anno successivo.
In relazione alla mobilità annuale, anche se ottiene il trasferimento su materia modificando la sua titolarità, potrà chiedere utilizzazione solo sul sostegno nel grado di titolarità, quindi anche nella scuola in cui è titolare sul sostegno nel corrente anno scolastico, anche se non risulta soprannumeraria.
Questa disposizione è prevista nel CCNI sulla mobilità annuale firmato l’anno scorso, contratto che ha validità triennale. Nello specifico si tratta dell’art.2 comma 1 lettera f), dove viene stabilito che “ i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione [….]”
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