Trasferimento da sostegno a materia: nessuna precedenza per la scuola di titolarità

Il docente che chiede trasferimento da sostegno a materia nella stessa scuola non ha diritto ad alcuna precedenza. Il movimento sarà disposto in base al punteggio
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di ruolo scuola secondaria di secondo grado dal 2010 su sostegno, abilitata in discipline giuridiche ed economiche. Quest’anno vorrei chiedere il passaggio all’insegnamento delle mie discipline. Vorrei chiedere alcune informazioni. Se questo passaggio lo chiedessi nella scuola di attuale titolarità avrei delle precedenze? Deve fare anche l’anno di prova?”
Il movimento che interessa la nostra lettrice riguarda una diversa tipologia di posto per lo stesso grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, quindi non rientra nella mobilità professionale, ma è un trasferimento
Trasferimento da sostegno a materia: in quale fase viene disposto
Il trasferimento su altra tipologia di posto, nell’ambito della provincia di titolarità, rientra sempre nella II fase dei movimenti, anche se si verifica all’interno del comune di titolarità.
Questo movimento sarà sempre preceduto dai trasferimenti provinciali nella stessa tipologia di posto.
Come viene stabilito, infatti, nella sequenza operativa relativa all’ordine con il quale vengono disposti i movimenti, i trasferimenti da sostegno a materia e viceversa rientrano nella lettera G) della II fase, mentre i trasferimenti provinciali nella stessa tipologia di posto rientrano nella lettera F), quindi precedono:
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Trasferimento da sostegno a materia nella stessa scuola, nessuna precedenza
Il trasferimento su altra tipologia di posto nella scuola di titolarità non determina alcuna precedenza per il docente. Non esiste, infatti, alcuna priorità legata al fatto che la scuola richiesta è la sede di titolarità del docente.
La nostra lettrice, quindi, parteciperà al movimento in base al punteggio, ma la sua domanda sarà valutata successivamente a quella degli altri docenti che si muovono sulla stessa tipologia di posto anche se con punteggio inferiore.
Trasferimento da sostegno a materia, non si deve svolgere anno di prova
Il trasferimento su altra tipologia di posto non determina lo svolgimento dell’anno di prova e formazione che risulta, invece, obbligatorio nella sua interezza in seguito ad immissione in ruolo e a passaggio di ruolo.
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