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Trasferimento da sostegno a materia nella scuola di titolarità: sarà in base al punteggio

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Il trasferimento nella scuola di titolarità su tipologia di posto diversa viene disposto in base al punteggio senza precedenza per il docente già titolare nella scuola

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola secondaria di I grado in servizio da 9 anni su posto di sostegno. Quest’anno, poiché nella mia scuola di titolarità ci sarà una “disponibilità”, vorrei chiedere il passaggio di cattedra e passare su posto comune (A022). Vorrei sapere se ho possibilità di ottenere il movimento prima di colleghe che sono già sulla classe di concorso A022 ma prestano servizio in altro comune

Il docente titolare sul sostegno che ha superato il vincolo quinquennale su questa tipologia di posto, può partecipare alla mobilità su materia anche nella scuola in cui è già titolare

Il movimento che interessa la nostra lettrice è, quindi, un trasferimento non un passaggio di cattedra, come erroneamente sostiene.

Preferenze esprimibili

Nella domanda di trasferimento ciascun docente può esprimere fino a quindici preferenze indicando le scuole (preferenze analitiche), o anche preferenze sintetiche con codice su comune, distretto sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in questo ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Il docente che chiede trasferimento su altra tipologia di posto può esprimere anche preferenza analitica nella scuola di titolarità, ma in questo caso non gode di alcun priviliegio per il fatto che risulta già titolare nella scuola che sta chiedendo e partecipa al movimento in base al punteggio nell’ordine previsto nella sequenza operativa indicata nel contratto in relazione all’ordine con il quale vengono disposti i movimenti

Ordine delle operazioni

Il trasferimento provinciale da sostegno a materia rientra sempre nella II fase della mobilità anche se il movimento viene disposto nel comune di titolarità

Si tratta dell’operazione identificata dalla lettera H-ter:
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Questo movimento è comunque successivo a quello che interessa i docenti che si muovono nella stessa tipologia di posto, che rientrano nell’operazione F):
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

Così come è successivo ai trasferimenti da posto comune a sostegno, che rientrano nell’operazione G):
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Aliquota per trasferimento da sostegno a materia

Il trasferimento da sostegno a materia, come stabilisce il CCNI, non viene disposto sempre sulla totalità dei posti disponibili, ma su precise aliquote differenziate nel corso del triennio di validità del contratto:

“[…] per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s. 23/24 e 50% posti disponibili a.s. 24/25

Per il prossimo anno scolastico, quindi, questi trasferimenti saranno disposti sul 50% dei posti disponibili

Conclusioni

La nostra lettrice potrà, quindi, chiedere trasferimento su materia nella scuola in cui è titolare, ma avranno precedenza per il movimento le sue colleghe che sono già titolari su materia anche se si muovono in provincia da un altro comune.

La docente parteciperà al movimento all’interno dell’operazione identificata nella sequenza operativa con la lettera H-ter) e lo farà in base al punteggio spettante

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