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Trasferimento da sostegno a materia: è in II Fase anche se disposto nella scuola di titolarità

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Il trasferimento provinciale da sostegno a materia è sempre nella II fase della mobilità. Precedono i trasferimenti nella stessa tipologia di posto

Una lettrice ci scrive:

Sono docente di scuola secondaria di primo grado su sostegno. Vorrei chiedere il passaggio sulla materia nello stesso istituto in cui sono titolare. Premetto che ho già superato i vincoli. Si tratta di trasferimento? La domanda sarà trattata in seconda fase dopo i passaggi da materia a materia? Conta il punteggio o, se ho ben capito, hanno comunque precedenza i passaggi da materia a materia indipendentemente dal punteggio?

Anche per il prossimo anno scolastico la mobilità viene disposta in tre fasi distinte come indicato di seguito:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Trasferimento da sostegno a materia, quale fase

Chiariamo il primo dubbio della nostra lettrice: il movimento su altra tipologia di posto nello stesso grado di istruzione è un trasferimento

Il trasferimento provinciale da sostegno a materia rientra sempre nella II fase anche se riguarda il comune di titolarità o, come il caso della nostra lettrice, la stessa scuola di titolarità.

La richiesta della stessa scuola di titolarità non determina alcuna precedenza per il docente

I trasferimenti su altra tipologia di posto (da sostegno a materia o da materia a sostegno) vengono disposti successivamente a quelli  che riguardano la stessa tipologia di posto (da materia a materia o da sostegno a sostegno)

Il trasferimento da sostegno a materia , infatti, in base alla sequenza operativa (Allegato 1) stabilita nel CCNI, rientra nell’operazione identificata dalla lettera H-ter, mentre i trasferimenti materia-materia o sostegno-sostegno rientrano nell’operazione F), quindi precedono.

Si indicano di seguito le succitate operazioni F) e H-ter):

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

E’ utile ricordare che, in base a quanto disposto nel contratto, per quanto riguarda i movimenti indicati nel punto H-ter, essi vengono realizzati, nel triennio di validità del CCNI, secondo le seguenti aliquote:

  • 100% posti disponibili a.s. 22/23
  • 75% posti disponibili a.s. 23/24
  • 50% posti disponibili a.s. 24/25

Per il prossimo anno scolastico non è stabilita, quindi, alcuna limitazione a livello percentuale.

Ricordiamo, inoltre, alla nostra lettrice che, se otterrà il movimento richiesto nella scuola sarà sottoposta al vincolo triennale  e non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio neanche per altra tipologia di posto se decidesse di voler “rientrare” nel sostegno

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