Trasferimento: con quale ordine si valutano le precedenze?

Le precedenze previste per il trasferimento devono essere valutate nell’ordine con il quale sono inserite nel CCNI. Analizziamole nel dettaglio
Una lettrice ci scrive:
“Quest’anno ho insegnato, con una COE, su 3 scuole, scuola secondaria di secondo grado, dopo un passaggio di ruolo. Ad aprile ho chiesto il trasferimento, cercando di migliorare la mia situazione per il prossimo anno. Usufruisco di una 104 personale art. 3 comma 3 avendo un’ invalidità dell’85%. Nella scuola più vicina, nella quale ho chiesto il trasferimento, 4 anni fa una collega, della
mia stessa classe di concorso, é stata perdente posto e da 4 anni chiede e ottiene l’utilizzazione. So con certezza c’è una cattedra completa e la collega ha chiesto anche lei il trasferimento. Ho letto nel web che lei ha la precedenza, nel caso ogni anno avesse chiesto il trasferimento. È corretto? ”
I docenti titolari di una delle precedenze previste nel contratto sulla mobilità hanno diritto alla valutazione della domanda di trasferimento con priorità rispetto a quella dei docenti senza precedenza, a prescindere dal punteggio.
Se, però, concorrono per il trasferimento nella stessa scuola due docenti con precdenze differenti, l’ordine di valutazione della loro domanda dipende dalla tipologia di precedenza e dalla posizione nella quale è inserita nel CCNI.
Sarà valutata prima, infatti, la domanda del docente con precedenza “superiore” in quanto inserita prima nel contratto.
Quali precedenze
La parte del contratto in cui sono indicate le precedenze utili ai docenti per il trasferimento, è l’art.13, dove vengono inserite differenti precedenze identificate dai punti I)- II)- III)- IV)- V)- VI)- VII)- VIII):
I) Disabilità e gravi motivi di salute
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017
Ordine di priorità tra le diverse precedenze
L’ordine con il quale devono essere valutate le precedenze corrisponde all’ordine con il quale sono inserite nel contratto, per cui la precedenza del punto I) prevarrà su tutte, mente quella indicata al punto VIII) sarà l’ultima ad essere presa in considerazione.
Questo aspetto è chiarito bene nel comma 1 del succitato art.13, dove si sottolinea quanto segue:
“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”
Conclusioni
Il caso che ci presenta la nostra lettrice riguarda lei e una su collega che chiedono il trasferimento nella stessa scuola, ambedue sono beneficiarie di precedenza e la docente ci chiede chi avrà diritto ad essere trasferita nella scuola.
Le precedenze in questione sono la 104 personale della nostra lettrice (precedenza al punto III) dell’art.13) e il diritto al rientro nella scuola del docente soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata (precedenza al punto II) dell’art.13).
La precedenza che prevale è, quindi, la II) , che interessa la collega della nostra lettrice. Ricordiamo, comunque, che questa precedenza è valida soltanto se la docente è nell’ottennio e ha presentato ogni anno la domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità
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