Trasferimento con precedenza per mandato politico, cosa succede al termine dell’incarico
Docente trasferito con precedenza per mandato politico: il trasferimento è definitivo?
Un lettore ci chiede: “Ho ottenuto per il 2019/20 il trasferimento nel comune di residenza dove svolgo l’incarico di assessore, grazie alla precedenza prevista dal Contratto; al termine dello stesso, dovrò tornare nella scuola di precedente titolarità?”
Precedenze
Le precedenze, di cui si può usufruire nell’ambito delle operazioni di mobilità, sono indicate nell’articolo 13, comma 1, del CCNI sulla mobilità 2019/22.
Queste le precedenze previste:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998
Precedenza per mandato politico
La precedenza, per il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, è quella indicata al punto VII sopra riportato.
La precedenza, come leggiamo nel Contratto, si applica nei movimenti provinciali (quindi tra comuni diversi della provincia) e interprovinciali.
Al termine del mandato, leggiamo nel CCNI, il personale interessato, qualora il trasferimento sia avvenuto grazie alla precedenza, rientrerà nella scuola o provincia di precedente titolarità, ossia quella in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato; in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.
Conclusioni
Il nostro lettore, alla luce di quanto detto sopra, alla scadenza del mandato rientrerà nella scuola/provincia di precedente titolarità.