Trasferimento con domanda condizionata: il docente interessato non è obbligato a presentare domanda ogni anno

Presentare domanda condizionata è una libera scelta del docente. Quali conseguenze per chi non la presenta
Una lettrice ci scrive:
“Lo scorso anno scolastico sono risultata perdente posto e ho fatto una domanda di trasferimento con domanda condizionata. Quest’anno sono stata trasferita in una scuola in cui mi trovo bene e vorrei restare (e quindi non essere più vincolata all’altra scuola). Posso farlo o sono obbligata a fare domanda di trasferimento? “
La domanda condizionata è una domanda di trasferimento che può essere presentata dal docente soprannumerario nell’ottennio che chiede il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e dal docente dichiarato soprannumerario quest’anno che chiede l’annullamento della domanda di trasferimento se nel corso dei movimenti dovesse liberarsi una cattedra nella scuola
Come si condiziona la domanda
Il docente dichiarato quest’anno soprannumerario, per condizionare la domanda deve rispondere negativamente al quesito contenuto nell’apposita casella del modulo domanda: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
In questo caso, se nel corso dei trasferimenti si determina nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola
Il docente soprannumerario nell’ottennio, trasferito in altra scuola, per condizionare la domanda deve inserire come prima preferenza la scuola di precedente titolarità e in questo modo ha diritto alla precedenza per il rientro e conserva tutto il punteggio di continuità maturato in tale scuola. Questo diritto lo conserva per un ottennio se ogni anno presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola
Nessun obbligo per presentare domanda condizionata
La presentazione della domanda condizionata è una libera scelta del docente che, quindi, non ha alcun obbligo in tal senso.
Se la nostra lettrice, trasferita in altra scuola come soprannumeraria, non è interessata a rientrare nella scuola di precedente titolarità, non è obbligata a presentare domanda condizionata e rimarrà nella scuola di attuale titolarità.
In tal caso, però, non potrà più usufruire, negli anni scolastici successivi, della precedenza per il rientro nella scuola e perderà il punteggio di continuità maturato
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