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Titolare assente fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze: il caso della riconferma del supplente

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Che diritti ha il supplente quando il titolare si assenta a ridosso di un periodo di sospensione delle lezioni come le vacanze di Natale?

Una scuola scrive

Si prospetta il seguente caso: una docente titolare è assente per malattia fino al 20 dicembre, sabato 21 giorno libero. Nel caso si dovesse assentare nuovamente per malattia il 7 gennaio senza coprire le festività con altro certificato di malattia o altra tipologia di assenza come vengono considerate le vacanze? Ed il supplente in servizio ha diritto alla proroga del contratto oppure bisogna scorrere nuovamente le graduatorie?

Malattia, sabato e domenica e vacanze natalizie

Le giornate di sabato e domenica  (o festivi) sono ovviamente automaticamente ricompresi quando rientrano nella certificazione medica (es. malattia da lunedì direttamente al lunedì successivo).

Le giornate di sabato e domenica  (o festivi) intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia (anche se con diagnosi diverse) sono comunque da considerare assenza per malattia, si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi e sono assoggettate al trattamento economico accessorio (Note  RGS- IGF  prot. 108127 del 15/06/1999; RGS-IGOP prot. 126427 del 16/01/2009).

Attenzione: sabato e domenica non si conteggiano invece se la ripresa in servizio non si verifica a causa di altra assenza dovuta ad un istituto giuridico diverso dal precedente (es. malattia fino a venerdì e congedo parentale dal lunedì successivo).

Particolare attenzione andrà invece posta nel  caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo).

In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.

Ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto  dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare  fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione  firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno  festivo.

Conferma del supplente

L’art. 7 commi 4 e 5 del DM 131/07 rispettivamente dispongono:

  • Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
  • Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Conclusioni

Nel caso prospettato dalla scuola il supplente dovrà necessariamente essere riconfermato in servizio nel momento in cui alla ripresa della lezioni il titolare dovesse assentarsi nuovamente.

Ciò che conta è infatti il non rientro in classe del titolare, né prima la pausa natalizia, né alla ripresa delle lezioni. Solo un rientro in classe potrebbe di fatto interrompere la continuità didattica la quale invece non si interrompe con il giorno libero (comma 4) o con il periodo delle sospensioni delle lezioni (comma 5).

In conclusione la scuola farà un contratto di conferma al supplente a partire dal 7 gennaio senza il pagamento delle vacanze.

In questi casi non si deve assolutamente riscorrere la graduatoria.

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