Tipologie di orario e turni di lavoro dei collaboratori scolastici. FOCUS

L’orario di lavoro del personale A.T.A. trova puntuale disciplina nell’art. 51 del CCNL Comparto scuola 2006-2009. L’orario di lavoro del personale A.T.A. è di 36 ore settimanali, che normalmente si sviluppa in 6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni e può essere prestato per un massimo di 9 ore giornaliere.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore, può essere richiesta una pausa di 30 minuti.
Se la prestazione di lavoro eccede le 7 ore, la pausa di 30 minuti va riconosciuta obbligatoriamente.
Spetta al DSGA organizzare il piano di lavoro formulando una proposta di piano annuale delle attività, previo specifico incontro col personale A.T.A. ad inizio d’anno.
Il Dirigente scolastico adotta il piano, previa verifica di compatibilità col PTOF della scuola e previo confronto con la parte sindacale ai sensi dell’art. 22 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
Criteri organizzativi.
L’articolazione dell’orario di lavoro deve rispettare i seguenti requisiti:
- funzionalità dell’orario di lavoro all’apertura all’utenza e alle esigenze di lavoro;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- efficacia ed efficienza del servizio offerto e dell’attività lavorativa;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
Le tipologie orarie
Il CCNL individua, tra i sistemi di programmazione dell’orario lavorativo del personale A.T.A., le seguenti 3 modalità:
- Orario flessibile: l’entrata e l’uscita del personale sono aticipate o posticipate, distribuendole anche in 5 giornate lavorative, secondo le esigenze di ciascuna Istituzione Scolastica. In tal caso, di norma, si effettuano 2 rientri pomeridiani per raggiungere le 36 ore settimanali.
- Orario plurisettimanale: effettuato durante i prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggiore intensità delle attività o particolari esigenze di servizio;
- Turnazioni: per garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale (su 5 o 6 giorni).
Assistenti tecnici
Ai sensi dell’art.53 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, l’orario di lavoro degli Assistenti tecnici può essere articolato al fine di destinare almeno 24 ore settimanali alle attività pratiche e all’assistenza tecnica durante lo svolgimento della didattica e delle esercitazioni degli alunni nel laboratorio o reparti di lavorazione cui il personale stesso risulti assegnato in compresenza del docente. Le restanti ore settimanali possono essere destinate alle attività di predisposizione del materiale e manutenzione delle attrezzature.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, gli Assistenti tecnici sono utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico, dei laboratori, officine, reparti di lavorazione di loro competenza.
Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
L’art. 55 del CCNL 29 novembre 2007 prevede che il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti Istituzioni Scolastiche:
- Istituzioni Scolastiche educative;
- Istituti scolastici con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
Pertanto, i presupposti per la concessione della riduzione oraria sono due:
– Istituzione Scolastica educativa o istituti con annessa azienda agraria, o istituzione scolastica ordinaria con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni la settimana, al fine di soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola, per migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi o in presenza di particolari gravosità.
– dipendente che “subisce” un orario di lavoro “aggravato”.
Tale riduzione costituisce quindi una compensazione della particolare gravosità della prestazione lavorativa, dovuta alla presenza di più turni ovvero all’oscillazione dell’orario ordinario in dipendenza dell’estensione dell’utenza o di altre situazioni di particolare gravosità.
La nota n. 73072 del 2006 della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la riduzione di orario non può essere prevista per i dipendenti che solo saltuariamente effettuano rientri pomeridiani.
Organizzazione del personale A.T.A. part time.
Il dipendente a tempo parziale può essere organizzato secondo le seguenti articolazioni orarie:
- prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- servizio solo su alcuni giorni della settimana del mese (tempo parziale verticale);
- articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate sopra (tempo parziale misto).