TFR, nota INPS 1645 del 2023. Le procedure tecniche, con guida per immagini
Ricollegandoci alla nota INPS numero 1645 del 08-05-2023, con la quale l’ l’Istituto Previdenziale ha chiarito che a decorrere dal 01/01/2023 , l’invio telematico (Passweb) è esclusivo sia per TFS che per TFR, se si escludono quelle regioni che continuano a inviare il “cartaceo” con autorizzazione delle sedi INPS competenti, tutto il resto d’Italia deve utilizzare Passweb per questo delicato adempimento.
Purtroppo non ci sono soluzione diverse autorizzate, a tutt’oggi, alla deroga di quanto affermato sopra, sempre che il nostro superiore Ministero non indichi, in maniera ufficiale, procedure alternative approvate dall’INPS.
Nel frattempo cerchiamo di affrontare la “vexata quaestio” con il giusto spirito cercando di entrare più in profondità sugli argomenti prevalentemente tecnico/giuridici.
Innanzitutto dobbiamo cercare di comprendere il perché delle richieste dell’Ente Previdenziale.
Il TFR, a differenza del TFS che si calcola per anni interi, come è ben noto, decorre dal 15° giorno di supplenza continuativa in un mese.
Anche se la supplenza è di “solo” 15 gg il TFR è retribuito per l’intero mese.
Questa semplice norma, per quanto possa sembrare banale e facilmente intuibile, genera difficoltà per il corretto calcolo di quello specifico mese ( che può essere l’iniziale o il finale, in caso di decesso, destituzione, licenziamento).
Ma perché crea problemi?
Accertato che : “non è richiesto l’inserimento di alcun dato retributivo qualora il periodo iniziale e il periodo finale del rapporto di lavoro comunicato con l’“Ultimo miglio TFR” riguardi mesi interi e, pertanto, non siano presenti giorni per i quali sia necessario calcolare la retribuzione “virtuale” da aggiungere a quella effettivamente corrisposta per determinare la retribuzione “utile” ai fini del calcolo della prestazione in esame…” Pertanto se il periodo Iniziale e Finale del rapporto di lavoro è formato da mese intero, non è richiesta particolare attenzione. Quando, invece, è necessario il nostro intervento?
Vediamo la circolare INPS che tratta il punto: Circolare INPS numero 185 del 14-12-2021 : Punto 2.1
…. Omissis…” “Qualora, invece, la decorrenza giuridica del mese iniziale e/o la data di cessazione del rapporto di lavoro comunicato con l’“Ultimo miglio” determinino un periodo utile ai fini del diritto (almeno quindici giorni continuativi nel mese) senza che sia coperto l’intero mese, è richiesto l’inserimento del valore retributivo mensile del rateo di tredicesima. L’informazione aggiuntiva, in tali fattispecie, prevede l’indicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta corresponsione del rateo di tredicesima nel mese di dicembre o in quello di cessazione e della relativa misura (“intera” o “parziale”, vale a dire intero rateo o rapportato ai giorni di effettivo servizio)…. Omissis
Quindi si comprende che se il primo o l’ultimo mese non è intero bisogna indicare 3 dati:
- Dato retributivo mensile del rateo di tredicesima;
- Corresponsione o meno del rateo di tredicesima nel mese di dicembre o in quello di cessazione;
- misura di corresponsione 13^ (“intera” o “parziale“).
Tentiamo di rispondere a questi primi quesiti, cercando di scoprire dove reperire tali richieste.
1° Punto: Il rateo di 13^; Per quanto riguarda il “rateo di 13^ ” del mese non intero in cui potremmo imbatterci in caso di Ultimo miglio TFR, ci vengono in aiuto le “Tabelle Stanizzi” nelle quali sono riportate le posizioni stipendiali del personale scolastico dal 1990 al 2022.
Applicando un “combinato disposto” tra lo Stato Matricolare SIDI aggiornato e le Tabelle Stanizzi, saremo in grado di determinare il Gradone di anzianità alla data….. e quindi, i relativi importi di 13^ annua . Dividendo l’importo individuato per 12 ( lo vuole mensile n.d.r.), avremo risposto alla 1^ domanda.
2° Punto: Corresponsione del rateo di 13^ nel mese di Dicembre o in quello di cessazione;
Questo chiede passweb: (Esempio di un periodo di Inizio e Fine che non sia intero mese…..)
RISPOSTA :Per i periodi inferiori a 15 giorni non va corrisposta, pertanto in questo caso la risposta sarà “SI” perché :
- periodo iniziale: dal 06/03/2010 al 31/03/2010 > 15 gg. (SI)
- periodo finale : dal 01/01/2012 al 18/01/2012 > 15 gg. ( SI)
3° Punto: misura di corresponsione 13^ (“intera” o “parziale”).
Per il primo e ultimo mese di servizio, la 13^ va rapportata ai giorni se periodo inferiore al mese.
In questo caso la modalità risulterà “Parziale” ( La risposta alla casella Modalità) in quanto come detto sopra sia il 1° mese che l’ultimo mese sono inferiori a 30 giorni ma superiori a 15.
Sulla base di questa logica saremo in grado di rispondere a tutti gli eventuali quesiti possano sorgere in Passweb in merito alla 13^.
Altra problematica che potremmo incontrare nell’elaborare un UM TFR : … testualmente dalla circolare sopra indicata:
….” Inoltre, nel caso in cui la ListaPosPA del primo mese di servizio presenti la “retribuzione valutabile” pari a zero in quanto comunicata, per il criterio “di cassa”, nel mese di erogazione della retribuzione, il sistema richiede nell’“Ultimo miglio TFR” l’inserimento di una ulteriore informazione denominata “Importo retribuzione valutabile del primo mese di servizio”…..
Cerchiamo di chiarire i termini di quest’altra questione facendo una premessa differenziando, ai fini del TFR, tra “Retribuzione Teorica Tabellare ” e “Retribuzione valutabile“.
La prima è la retribuzione intera teoricamente spettante da Tabelle Stipendiali, relative a quel mese di servizio rapportate, ovviamente, a orario di servizio, tipo di servizio ( part time), ecc .
La seconda è quella “Valutabile” cioè quella retribuzione al netto di eventuali assenze non utili, che ne ridurrebbero l’importo.
Di solito, ove non ci fossero riduzioni, tale importo è uguale ” all’Imponibile Pensionistico”
Dato che le DMA seguono il principio di cassa e non vengono comunicate dal MEF il mese della corresponsione, ma il o i mese/i successivo/i, ciò determina che alcuni periodi comunicati in Passweb siano con importi pari a zero nell’indicazione della “retribuzione valutabile”.
In questo caso la scuola deve inserire questo dato obbligatorio.
Come fare?
La retribuzione Teorica è quella che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese per la tipologia di lavoro denunciato ( Tempo pieno, part time, ecc), senza l’abbattimento all’80% previsto invece per l’imponibile TFR.
In caso di orario ridotto anche la retribuzione “de quo” deve essere ridotta.
Va indicata anche se il periodo in Passweb fosse inferiore ai 15 gg e pertanto non utile ai fini TFR.
Tale dato è reperibile nelle tabelle Stanizzi nella : colonna “K” se trattasi di voce stipendio senza 13^, Nella colonna “L” se invece la 13^ è da calcolare.
Il calcolo di un periodo dipende se è stato o meno pagato il rateo maturato di 13^ come spiegato sopra ( questa verifica è constatabile solo visionando Le DMA).
Ritorniamo alla Circolare 185 per comprendere la “ratio”
…”In presenza di risoluzione del rapporto di lavoro in una data compresa tra il primo e il quattordicesimo giorno del mese (mese in tal caso non utile ai fini del diritto TFR), la “retribuzione valutabile” della ListaPosPA di tale ultimo mese di servizio comprende, oltre al valore della retribuzione dell’ultimo mese, anche i ratei di tredicesima precedenti e l’eventuale aggiunta di arretrati corrisposti per “cassa”.
In tale fattispecie l’“Ultimo miglio TFR” prevede l’inserimento dell’informazione “Tredicesima ed emolumenti valutabili arretrati per cassa”, dove l’Amministrazione datrice di lavoro deve indicare un valore pari alla sola somma dell’importo dei ratei di tredicesima relativi ai mesi precedenti a quello di cessazione e l’importo degli eventuali arretrati corrisposti per cassa nel mese di cessazione, escludendo, quindi, la retribuzione relativa al mese non utile.”….
Ricordiamo che la 13^ la individuiamo, in un dato periodo, in base al combinato disposto tra anzianità da carriera e Tabelle Stanizzi, dividendo l’importo per 12, otteniamo 1 rateo, moltiplicandolo per il n° dei mesi alla cessazione, individuiamo l’importo dei ratei da indicare a secondo dei numeri dei mesi o i ratei alla cessazione.
Certamente viene lasciato poco all’immaginazione e la peculiarità dell’argomento richiede competenza poliedrica per non incorrere in errori, non solo in termini Previdenziali, ma anche in Termini Stipendiali e in Termini di Carriera.