TFA specializzazione sostegno X ciclo: REQUISITI, selezioni, cosa fa chi ha “tre anni di servizio”

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TFA sostegno X ciclo: il consueto appuntamento con la specializzazione potrebbe essere in dirittura d’arrivo. Ricordiamo che per avviare il nuovo ciclo, il Ministero ha la necessità di acquisire il nuovo contingente per il triennio. Ma la contemporanea attenzione ai corsi di specializzazione “INDIRE” non può che portare a chiedere: e il TFA sostegno? Quanti posti? Quando? in quali Università?

I requisiti di accesso

Scuola dell’Infanzia

  • diploma magistrale (o di scuola magistrale) conseguito entro l’a.s. 2001/02 (compreso diploma triennale)
  • laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia se vecchio ordinamento o LM85bis di nuovo ordinamento)
  • abilitazione conseguita con concorso ordinario
  • analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia in base alla normativa vigente

Scuola primaria

  • diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
  • laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia se vecchio ordinamento o LM85bis di nuovo ordinamento)
  • abilitazione conseguita con concorso ordinario
  • analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia in base alla normativa vigente

Scuola secondaria primo e secondo grado

  1. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso)
  2. diploma per ITP
  3. titolo conseguito all’estero (anche in attesa di riconoscimento)

N.B. La laurea deve avere tutti gli eventuali CFU per l’accesso ad una classe di concorso.

Se la laurea permette l’accesso sia ad una classe di concorso della secondaria di primo grado che di secondo grado, si può richiedere di partecipare per entrambe le selezioni.

Se la laurea dà accesso a classi di concorso solo della scuola secondaria di II grado (o di primo grado), non si può richiedere l’accesso all’altro grado.

Non sono necessari i 24 CFU.

N.B. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti ovvero per dichiarazioni mendaci; tale provvedimento verrà notificato all’interessato.

Chi non può iscriversi

In virtù di quanto chiarito nella Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi alle selezioni gli insegnanti di Religione cattolica.

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti (nota 13 agosto 2020)

  • A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo;
  • A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
  • A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
  • A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
  • B-01 Attività pratiche speciali;
  • B-29 Gabinetto fisioterapico;
  • B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
  • B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
  • B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
  • B-33 Assistente di Laboratorio.

Le selezioni per l’accesso al corso

Prevedono

  • prova preselettiva (a parte situazioni soggettive regolamentate da specifica normativa, la prova non si svolge quando gli iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili e i candidati sono ammessi direttamente alla prova scritta)
  • prova scritta e/o pratica
  • prova orale

Nel IX ciclo accesso diretto per i candidati con 3 anni di servizio

Nel IX ciclo i docenti che avessero prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni,  in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento hanno avuto accesso diretto al percorso, nella misura stabilita con apposito decreto MUR, del max 35% dei posti.

Tuttavia la normativa che ha permesso l’accesso diretto (per completezza la riportiamo: art. 18-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 5, comma 19, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall’art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112″ afferma

“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1” quindi fino al 31 dicembre 2024.

Non sappiamo, ad oggi, se ci sarà una proroga o meno per questa norma. 

Va detto che i docenti con tre anni  di servizio (ma in questo caso il servizio deve essere specifico per tre anni negli ultimi cinque, in scuole statali e/o paritarie, per il grado richiesto) potranno avere accesso ai percorsi di specializzazione INDIRE (organizzati in autonomia o in convenzione con le Università o dalle Università in autonomia) di 40 CFU, in base all’art. 6 del DL 71/2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio 2024.

Quale sarà l’intreccio tra TFA sostegno e percorsi INDIRE? Non c’è ancora una risposta in merito.

Date di iscrizione

Non pervenute. Tuttavia, chi non è in possesso dei tre anni di servizio (specifico o meno) sa già che l’accesso al percorso di specializzazione avviene tramite selezione.

[INFO IN AGGIORNAMENTO]

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