Tfa sostegno, supplenti che lavorano fuori sede chiedono l’attivazione dei corsi a distanza
Si attende l’ottavo ciclo dei corsi di specializzazione del Tfa sostegno. Molti supplenti iscritti nelle Gps e che lavorano fuori dalla sede di residenza, dove magari avranno scelto di seguire il TFA sostegno, chiedono l’attivazione dei corsi a distanza per poter mantenere entrambi gli impegni presi: la supplenza e la formazione per il titolo di sostegno.
Alla nostra redazione è giunta a tal proposito una mail in cui si chiede all Ministra dell’Università Anna Maria Bernini proprio questo: “un docente fuori sede, come il sottoscritto, ha deciso di sostenere le prove di selezione per il VII ciclo presso l’ateneo che ha sede nella città di residenza e quindi non nella città presso cui lavora, superando le medesime, non posizionandosi utilmente in graduatoria ma risultando idoneo soprannumerario, con conseguente diritto a seguire le lezioni solo l’anno prossimo, al successivo ciclo“.
Pertanto il lettore chiede di valutare “la possibilità di far attivare, in concomitanza a quelli in presenza, i corsi a distanza (come lo sono stati del resto per il V e VI ciclo) per tutti quei docenti precari che si trovano inseriti in GPS di province lontane centinaia di chilometri dalla propria residenza“.
“È noto – aggiunge il lettore – come alcune università abbiano sottolineato nei loro singoli bandi di non concedere deroghe, né in ingresso né in uscita, rendendo più difficile e a mio avviso illegittimo porre ancora una volta un docente di fronte alla scelta tra il lavoro e la formazione“.
Tfa sostegno: cosa sapere
Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)
Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.
In definitiva, possiamo affermare quanto segue:
- sino al 31/12/2024 accedono direttamente (quindi senza svolgere le prove d’accesso) ai percorsi di TFA sostegno i docenti di ruolo e non con tre anni di servizio negli ultimi cinque, in possesso dell’abilitazione e (dovrebbe essere “o” quindi su questo punto si attendono ulteriori chiarimenti) del titolo di studio valido per l’insegnamento. In ogni caso il numero di posti sarà limitato, quindi non è possibile sapere adesso se si rientrerà o meno nella norma
- sempre sino al 31/12/2024 (e, naturalmente, anche successivamente alla fase transitoria) restano vigenti i sopra riportati requisiti d’accesso “ordinari” e l’esonero dai test d’accesso dei docenti ammessi in soprannumero (vedi paragrafo “Chi non sostiene le prove d’accesso”);
- sino all’a.s. 2024/25, il requisito per gli ITP è il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso;
- successivamente all’a.s. 2024/25, i requisiti d’accesso per i docenti ITP saranno l’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure laurea (o diploma AFAM di di primo livello, ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU (o, in alternativa ai 24 CFU, abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione;
- dal 1° gennaio 2025 termina la fase transitoria, per cui non è più previsto quanto riportato nel punto 1 sopra riportato.