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TFA sostegno VIII ciclo, niente prove selettive per docenti (abilitati?) con tre anni di servizio negli ultimi cinque. Da quando parte il conteggio

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TFA sostegno VIII ciclo: questione esonero dalle prove preselettive per i docenti in possesso di tre annualità di servizio svolte su posto di sostegno. La legge 79/22 apre la possibilità solo ad un numero limitato di docenti, e non in maniera generalizzata. Non sappiamo ancora se entro il bando sarà possibile introdurre una estensione anche ai docenti in possesso sì del servizio utile, ma solo con il titolo di studio di accesso all’insegnamento.

Sull’argomento “accesso al TFA sostegno senza selezione” una nostra lettrice chiede

Sono una docente con tre anni di servizio sul sostegno. Quando si parla di 3 anni di servizio negli ultimi 5, potete specificare a partire da quale anno? Non è chiaro se i 5 precedenti al decreto o i 5 prima dell uscita del TFA…se è possibile chiarire perché le persone vorrebbero capire il loro destino. cordiali saluti

  1. Attenzione al requisito essenziale: al momento l’esonero dalle prove di accesso è previsto solo per il docente in possesso di abilitazione e titolo di studio + 3 anni di servizio su posto di sostegno, su una quota di posti.

Pertanto, fino a quando la “e” tra abilitazione e titolo di studio non diventa “o” la normativa rimane quella scritta nella legge, che qui indichiamo

“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.” 

Quindi, nel fornire la risposta alla collega diamo per scontato che lei sia in possesso di abilitazione e che quindi si trovi allo step successivo, quello di capire che caratteristiche devono avere le tre annualità richieste.

La legge parla di “tre anni negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni”

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Annualità di servizio

Quindi il servizio può anche essere misto: un anno nella scuola statale e due nella paritaria, o viceversa o un anno nella scuola statale, uno nella paritaria e uno nella formazione professionale.

Per annualità di servizio ci rifacciamo all’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 che indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Non sappiamo invece se tutti e tre gli anni dovranno essere specifici per il grado di scuola richiesto, oppure sarà sufficiente solo uno.

IL TFA VIII ciclo sarà relativo all’anno accademico 2022/23

Il ciclo di TFA per il quale attendiamo il bando, l’VIII, attiene all’anno accademico 2022/23. Verosimilmente la data ultima entro la quale conseguire l’annualità di servizio (in analogia a quanto accaduto finora con i concorsi) sarà la data di scadenza per la presentazione della domanda nella singola Università. Data che potrà variare di qualche giorno nelle varie Università, ma comunque attinente all’anno scolastico 2022/23.

Impensabile poter fare riferimento all’anno scolastico 2021/22, anno di entrata in vigore della legge perchè non avrebbe senso lasciare fuori un possibile anno di servizio svolto (l’obiettivo non è quello di escludere) nè tantomeno all’anno scolastico in cui inizierà concretamente il corso, cioè il 2023/24 perchè non si può indicare un servizio non svolto.

Quindi verosimilmente (in ogni caso bisogna attendere il bando) il conteggio partirà a ritroso dal 2022/23.

La riserva dei posti

Last but least, un particolare che potrebbe fare la differenza: tutti coloro che saranno in possesso dei requisiti (soprattutto se l’accesso sarà aperto agli aspiranti in possesso del solo titolo di studio) potranno accedere al corso?

La legge dice “nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca”: quali saranno questi limiti? quali i criteri? Questa parte della problematica è ancora tutta da scrivere.

Requisiti di accesso e chi non sostiene le prove di accesso: panoramica completa

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