TFA sostegno VIII ciclo, ITP accedono con il diploma. Sono poi necessari i 24 CFU per l’inserimento in graduatoria?
Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) accedono al corso di specializzazione su sostegno (TFA sostegno VIII ciclo) senza dover conseguire i 24 CFU.
Requisiti accesso
I requisiti d’accesso al TFA sostegno sono indicati nell’articolo 3/1, lettere a. e b., del DM 92/2019, in base al quale possono accedere ai percorsi di specializzazione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti … leggi qui
Docenti ITP
Il summenzionato DM 92/2019, nell’indicare i requisiti d’accesso per la scuola secondaria, così dispone:
- per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente
Il decreto legislativo, cui rinvia il DM 92/2019, è il decreto n. 59/2017, il cui articolo 5 (novellato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022):
- comma 1 riguarda i requisiti d’accesso al concorso (e anche per il TFA) per i posti comuni;
- comma 2 riguarda i requisiti d’accesso al concorso (e anche per il TFA) per i posti di insegnante tecnico-pratico.
Focalizziamo la nostra attenzione sul comma 2, che così dispone:
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Dunque, per accedere al concorso e (stando all’attuale disposizione del DM 92/2019) al TFA sostegno, gli ITP devono essere in possesso di: laurea o diploma AFAM di primo livello più abilitazione per la specifica classe di concorso di insegnamento. Evidenziamo, però, che il novellato comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 59/2017 ha mantenuto la disposizione già presente nella prima stesura dello stesso (D.lgs.) all’articolo 22, comma 2 (“Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22“):
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti ((dalla normativa vigente in materia di classi di concorso)).
Dunque, sino all’a.s. 2024/25, i docenti ITP accedono al concorso e al TFA sostegno con il possesso del solo diploma che dà accesso alla classe di concorso. Ciò è previsto anche nel DM n. 92/2019: i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
In definitiva, sia nella formulazione originaria sia in quella scaturente dalle modifiche introdotte dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), per gli ITP il requisito d’accesso ai concorsi, come anche al TFA sostegno, è il solo diploma.
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Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Sono un aspirante docente di sostegno ho dei dubbi riguardo i 24 CFU se bisogna possederli o meno per l’accesso al corso TFA. Ho un diploma di tecnico dei servizi turistici la mia classe di concorso è b 19 sono un ITP; inoltre dal mio piano di studi universitari risulta che i 24CFU li ho già conseguiti perché ho una laurea triennale in educatore della prima infanzia ma non li ho fatti ancora certificare dall’università sono ancora in tempo per poterli dimostrare? Per l’accesso al TFA con la mia classe di concorso sono necessari?
Rispondiamo al nostro lettore che, nel suo caso (come per tutti gli ITP), i 24 CFU non sono richiesti. Pertanto, parteciperà alle selezioni d’accesso al TFA VIII ciclo con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso B-19.
I 24 CFU per l’inserimento in graduatoria
Se consideriamo la prima fascia GPS sostegno, alla quale il lettore farà accesso con la specializzazione sostegno, i 24 CFU sono ancora ininfluenti.
Se invece consideriamo che l’aspirante docente non ha ancora fatto il suo primo inserimento in GPS, allora qualche domanda sui 24 CFU bisogna porla. Finora – parliamo di aggiornamento GPS 2020 e 2022 – i 24 CFU sono stati necessari anche per gli ITP che non erano presenti nelle graduatorie di terza fascia del 2017 e che pertanto hanno effettuato il primo inserimento.
Per il 2024 si apre un vuoto normativo, di cui abbiamo parlato in questo articoli
Graduatorie GPS, nel 2024 serviranno ancora i 24 CFU per il primo inserimento?
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