TFA sostegno VIII ciclo, i candidati con disabilità grave sono ammessi direttamente alla prova scritta delle selezioni
TFA sostegno VIII ciclo: alcuni candidati avranno accesso diretto alla prova scritta delle selezioni, senza doversi preoccupare del test di accesso, Questo naturalmente se non si rientra nella quota di posti riservata ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, che permette l’accesso diretto al corso.
Candidati con disabilità
Già nella nota del 10 aprile 2019 il Ministero ha chiarito che la prova preselettiva per l’accesso al TFA sostegno può essere assimilata alla preselettiva dei concorsi ordinari, pertanto i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non devono sostenerla.
I candidati che si trovano in questa situazione dovranno presentare apposita richiesta. Essi saranno ammessi in sovrannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell’articolo 4 del DM 92/19.
Il comma 3 dell’art. 4 del dm. 92/2019 afferma infattiche partecipa alla prova scritta “un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.
Pertanto i candidati con questa percentuale di disabilità non rientrano nel conteggio ma accedono di diritto alla prova scritta. Ciò in applicazione a quanto stabilito dal comma 2bis dell’art. 20 della legge 104/92.
Altri candidati che non svolgono il test preselettivo
- Aspiranti che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.
- Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo
In questo caso bisognerà attendere il bando ma si presuppone che in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, anche per l’VIII ciclo – come già accaduto per il VII – i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
Esonero per tutti se le domande sono poche
Al di là del singolo caso di esonero, l’unico caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta, è quello in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili, circostanza che negli scorsi anni si è verificata per infanzia, primaria, in qualche caso secondaria primo grado ma difficilmente si verifica per secondaria II grado, dato il numero elevato di classi di concorso che afferiscono al grado.