TFA sostegno VIII ciclo, eventuale esonero dalle selezioni vale solo per anni di servizio su sostegno

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TFA sostegno VIII ciclo: siamo in attesa del decreto che dia avvio alle selezioni. Tanti aspiranti sono anche in attesa di capire se l’esonero da tutte le prove di accesso al corso possa essere esteso al personale in possesso solo del titolo di studio + 24 CFU (attenzione alla data di conseguimento per questi ultimi) e non solo ai docenti in possesso di abilitazione. In ogni caso è necessario anche uno specifico requisito di servizio e saranno previste delle quote di riserva, quindi l’accesso senza alcuna prova – ad oggi – non è scontato per nessuno.

Docenti che hanno già superato le selezioni sono inseriti nel corso

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

Il DL 36/2022 trasformato nella legge 79/2022 ha aggiunto un’altra categoria di docente che potrebbe accedere direttamente al corso. La riportiamo

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Sino al 31 dicembre 2024, dunque, potranno accedere direttamente al corso TFA sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. 

Precisiamo che:

  1. la misura è rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato (presso le scuole statali);
  2. gli interessati devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento
  3. il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa (pertanto sembra che si possa partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi; aspettiamo comunque che il Ministero fornisca le dovute indicazioni);
  4. l’accesso sarà limitato, nel senso che vi sarà un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che sarà definito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell’Istruzione;
  5. corsi si svolgeranno in presenzauna parte del corso, relativo ad attività diverse da quelle laboratoriali e di tirocinio, potrà essere svolto in modalità telematica in misura non superiore al 20% del totale.

Quindi il primo chiarimento atteso è: al momento la norma esonera da tutte le prove preselettive solo il docente in possesso di abilitazione, non il docente in possesso del solo titolo di studio.

Chi ha i tre anni di servizio

Quest’ultimo, a normativa invariata, potrebbe richiedere di non svolgere la preselettiva e accedere direttamente alla prova scritta, ma in questo caso il servizio deve essere specifico per il grado di scuola richiesto. Se invece – come auspicato  – l’esonero dalle prove preselettive sarà esteso al personale con il solo titolo di studio la norma non specifica se il servizio richiesto dovrà essere specifico.

Requisiti d’accesso ordinari

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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