TFA sostegno VIII ciclo, docenti con tre anni di servizio non svolgono la preselettiva. Le possibilità di accesso
TFA sostegno VIII ciclo: pubblicato il decreto con le date delle preselettive, saranno invece gli Atenei a stabilire le date delle prove scritte e orali. Cosa si prospetta per i docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque.
Il Ministero ha pubblicato due decreti
Il decreto n. 691 del 29 maggio 2023 con il quale si stabilisce la quota del 35% dei posti autorizzati per l’accesso ai percorsi di specializzazione.
L’accesso interesserà i docenti che si trovano nella condizione indicata dall’art. 18-bis deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,comma 2,
“ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.”;
Il decreto dice dunque che i docenti che si trovano in questa condizione è prevista una quota del 35% dei posti disponibili
“1. Per l’accesso all’ ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”.
È stato poi pubblicato il
Il decreto n. 694 del 30 maggio 2023 di autorizzazione all’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, in cui vengono stabilite le modalità dell’accesso.
In esso si legge
“I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.”
Pertanto è previsto l’accesso diretto alla prova scritta.
All’art. 2 comma 2 il Ministero scrive inoltre
“Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza”
Quindi, una volta concluse le prove, per stilare le prove, gli Atenei dovranno stilare la graduatoria tenendo conto della riserva del 35% dei posti a coloro che sono in possesso dei tre anni di servizio.
Si tratta di una norma che punta a tutelare l’accesso ai percorsi di specializzazione per i docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno.
La riserva del 35% si applica sulla graduatoria finale, permettendo ai docenti con 3 anni di servizio su posto di sostegno svolti negli ultimi cinque di risultare vincitori anche se collocati in graduatoria non in posizione utile.
Cosa si intende per tre anni di servizio
Il riferimento è l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa di debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Il requisito deve essere in possesso entro la data di presentazione della domanda che sarà pubblicata a breve dagli Atenei, dato che le preselettive si svolgono nei primi giorni di luglio.