TFA sostegno VIII ciclo: docenti abilitati alla primaria sono esonerati dai 24 CFU per la secondaria ma non dalle selezioni

TFA sostegno VIII ciclo: siamo in attesa di info importanti sui requisiti di accesso, per capire quanti docenti potranno essere ammessi direttamente al corso in virtù dei 3 anni di servizio svolto su posto di sostegno e quanti sono i posti a disposizione per singolo Ateneo. Ci si aspetta un incremento di posti rispetto ai cicli precedenti, per dare una svolta all’insegnamento, spesso affidato a docenti privi di formazione specifica, come testimoniato dalla lunga lista delle GPS di II fascia sostegno.

I requisiti di accesso

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

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Chi non sostiene le prove d’accesso

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

Alla normativa “ordinaria” si è aggiunta la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), secondo la quale non sostengono le prove di accesso i docenti  “che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento”

Se si guarda al tenore letterale della norma, oltre ai 3 anni di servizio su posto di sostegno (non è specificato se nello stesso grado per cui si chiede l’accesso) è necessaria l’abilitazione all’insegnamento, oltre al titolo di studio. Una precisazione, quella dell’abilitazione, che limiterebbe di tanto la platea dei docenti coinvolti. Dopo mesi si attendono risposte in merito.

Docente abilitato alla primaria e con titolo di accesso alla secondaria

La nota del 13 agosto 2020 integra così i requisiti di accesso

  • I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.

Pertanto, ad oggi, il docente abilitato per la scuola di infanzia/primaria può richiedere l’accesso al TFA sostegno se in possesso del titolo di studio completo per la classe di concorso della scuola secondaria.

L’esonero dalle prove di selezione non è previsto, a meno che non potrà vantare i tre anni di servizio, che non sappiamo ancora se saranno richiesti specifici o meno.

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