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TFA sostegno VIII ciclo, docente specializzato in altro grado seguirà percorso abbreviato

Il docente già specializzato su sostegno in altro grado di istruzione, in caso di superamento delle selezioni d’accesso al TFA VIII ciclo, fruirà di un’abbreviazione del percorso. Ecco perché.

Rispondiamo ad un quesito posto in redazione da una nostra lettrice e riportato di seguito, ricordando dapprima i requisiti d’accesso alle selezioni per il TFA sostegno VIII ciclo, nonché cosa prevede la normativa riguardo a quanto detto all’inizio.

Requisiti d’accesso infanzia/primaria

I requisiti d’accesso al TFA sostegno sono indicati nel DM n. 92/2019, il cui articolo 3, comma 1, dedica la lettera “a.” alla scuola dell’infanzia/primaria e la lettera “b.” alla scuola secondaria, in base alle quali:

– possono accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

– possono accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (attenzione alla data di conseguimento, di cui abbiamo parlato in “TFA sostegno VIII ciclo secondaria, entro quando bisogna aver conseguito i 24 CFU?”) o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione.

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Abbreviazione percorso

Così leggiamo nell’articolo 3, comma 5, del succitato DM n. 92/2019:

Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’articolo 4, comma 4.

Dunque, gli aspiranti già specializzati in altro grado di istruzione, qualora superino la selezione ovvero siano ammessi in soprannumero, seguiranno un percorso abbreviato ai fini del conseguimento della “nuova” specializzazione su sostegno. Il predetto percorso è stabilito dai singoli Atenei.

Quesito

Sono un’insegnante di sostegno della scuola dell’infanzia. Gentilmente vorrei avere alcune informazioni. Mi sono abilitata nel sostegno scuola infanzia nel 2005/06, titolo di studio istituto magistrale, laurea in lettere moderne e diversi perfezionamenti. Sono di ruolo dal 2007/08 nel sostegno. Volevo sapere se, in caso di superamento della selezione per il TFA primaria, è previsto un’ abbreviazione di corso considerato che ho già fatto il corso di sostegno per l’infanzia ed ho anche diversi titoli oltre ad un’esperienza quasi ventennale sul sostegno. Grazie

Come detto sopra, la nostra lettrice, superando le selezioni d’accesso, fruirà dell’abbreviazione del percorso di specializzazione per la scuola primaria. A ciò aggiungiamo il fatto che la lettrice potrebbe anche essere ammessa direttamente al percorso, senza partecipare alle selezioni. Ciò in virtù della disposizione di cui all’articolo 18 bis del D.lgs. 59/2017, introdotto dall’art. 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e novellato dall’articolo 5 , comma 19, del DL 44/2023 (il cosiddetto decreto PA), secondo cui, sino al 31 dicembre 2024 e nei limiti fissati dal Ministero, accedono ai percorsi di specializzazione (senza sostenere le prove d’accesso) i docenti, anche assunti a tempo indeterminato, che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali e paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Evidenziamo che al riguardo vi sono alcuni aspetti da chiarire: quanti saranno i posti “riservati” a tale categorie di aspiranti? E’ richiesto un anno di servizio nello specifico grado per cui ci si debba specializzare (aspetto quest’ultimo non previsto comunque dalla legge)? Ne abbiamo parlato in “TFA sostegno VIII ciclo, accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque. Tutto risolto? Non ancora

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