TFA sostegno VII ciclo, prove d’accesso: chi non svolge il test preselettivo

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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il DM n. 333/2022 che autorizza l’avvio del TFA VII ciclo. Chi non svolge il test preselettivo.

Prove d’accesso

Per accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2021/22, gli aspiranti devono superare le seguenti prove d’accesso:

  1. test preselettivo;
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche;
  3. prova orale.

I test preselettivi si svolgono secondo il seguente calendario:

  • scuola dell’infanzia: 24 maggio 2022;
  • scuola primaria: 25 maggio 2022;
  • scuola secondaria I grado: 26 maggio 2022;
  • prove scuola secondaria II grado: 27 maggio 2022.

Corso di preparazione al VII Ciclo TFA Sostegno

Chi non svolge il test preselettivo

Alcuni aspiranti accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e ovvero pratiche, non svolgendo il test preselettivo. I predetti aspiranti sono coloro i quali:

  1. nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11/14, della legge n. 124/99, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (articolo 2/8 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020); per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
  2. abbiano un’invalidità uguale o superiore all’80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92);
  3. abbiano superato il test preselettivo del VI ciclo ma non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (scritta e orale), a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, quali l’isolamento e/o la quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento (articolo 1/7 DM n. 333/2022).

Relativamente agli aspiranti di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, il DI n. 90/2020 dispone che i medesimi possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione, riguardanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Lo stesso dovrebbe valere per gli aspiranti di cui al punto 3, anche alla luce del fatto che il DM n. 333/2022 rinvia e cita in premessa il succitato DI n. 90/2020.

N.B. E’ possibile considerare l’anno scolastico 2021/22? Ne parliamo in questo articolo, in cui raccogliamo le diverse indicazioni da parte delle Università.

Quando si concluderanno i corsi

I percorsi di specializzazione in esame dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3/3 del DM 92/2019, entro il 30 giugno 2023. 

Tfa Sostegno, via libera al VII ciclo. Prova preselettiva dal 24 al 27 maggio. DECRETO [PDF]

Tfa Sostegno VII ciclo, ecco tutti i posti divisi per regione e università. Quasi 8mila posti tra infanzia e primaria, 17mila alla secondaria. Tutti i numeri [PDF]

I requisiti di accesso

La consulenza

È possibile richiedere consulenza a [email protected]

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È possibile richiedere info sul forum di reciproco aiuto

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