Tfa sostegno VI ciclo, esonero della prova preselettiva: ecco per chi è previsto

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Via libera al VI ciclo del Tfa sostegno. Il Ministero dell’Università ha pubblicato il decreto che autorizza le università all’emanzione dei bandi.  Sono 22mila i posti disponibili. Lazio è la regione con più posti in totale (Cassino 745, Unint 600, Lumsa 220, Roma Tre 300, Europea 600, Foro Italico 300, Link Campus 700, Sant Camillus 500, Tor Vergata 300, Tuscia 140). Più posti disponibilii in Sicilia con 1400 posti per Messina e Palermo, 1125 per Enna e 1000 per Catania. 1230 posti, invece, in Campania per l’Università Suor Orsola Benincasa. 1100 posti, invece, all’Università di Foggia.

Sono ammessi direttamente alle prove di accesso – senza partecipare al test preselettivo – i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Cosa si intende per annualità di servizio 

Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Non ha dunque importanza che la supplenza sia stata al 31 agosto, 30 giugno o temporanea. L’importante è aver raggiunto, per l’anno scolastico considerato, i 180 giorni di servizio o un servizio continuativo almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini.

Esonero anche per chi ha diritto alla legge 104

Lo stesso è previsto anche per i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Conseguentemente il punteggio del test preselettivo non sarà computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

I corsi del VI ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022. 

Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno

Tfa sostegno, al via il VI Ciclo: 22mila posti disponibili, ecco la ripartizione ateneo per ateneo. DECRETO [PDF]

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

La selezione prevederà diverse prove d’esame: prova preselettiva; eventuale prova scritta, a discrezione dell’università; prova orale, con quesiti a risposta aperta.

La prova preselettiva sarà composta da 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, a cui rispondere in un tempo massimo di due ore: 20 quesiti sulla verifica delle competenze linguistiche e della comprensione dei testi in lingua italiana;40 quesiti per verificare le competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche. Per ogni domanda dovrebbe essere assegnato il seguente punteggio: 0,5 punti per ogni risposta corretta;  0 punti per ogni risposta errata, mancata o multipla. Inoltre, si prevede ora che il punteggio totalizzato dai candidati in sede di prova preselettiva non venga preso in considerazione per il computo totale dei punti ottenuti. Infine, il punteggio minimo necessario per superare la prova preselettiva è 21/30.

Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno

Requisiti di accesso

I requisiti di partecipazione sono indicati nel DM n. 92/2019 che ha impartito “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”. 

L’articolo 3 del suddetto DM 92/2019 dispone che, per partecipare alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);

Insegnanti tecnico-pratici:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)

I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

Sono, infine, ammessi con riserva tutti coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero

L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019 dispone che sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione, quindi senza effettuare la selezione per l’accesso, i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito (avendo superato le prove), ma non in posizione utile (cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando).

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