TFA sostegno V ciclo: prove confermate dal 22 settembre, alcune classi di concorso escluse. Nota Ministero
Specializzazione sostegno TFA V ciclo: cambiano le modalità di accesso alle prove di selezione. Dopo il Dm n. 90 del 7 agosto 2020, il 13 agosto il Ministero ha inviato alle Università una ulteriore nota di chiarimenti.
Prove preselettive
Confermate nei giorni
• 22 settembre 2020 scuola infanzia;
• 24 settembre 2020 scuola primaria;
• 29 settembre 2020 scuola secondaria di I grado;
• 1° ottobre 2020 scuola secondaria di II grado.
N.B. Naturalmente nel confermare le date per le preselettive il Ministero fa esclusivo riferimento al Dm del 28 aprile 2020, senza alcun riferimento alla situazione odierna o futura in base all’andamento dell’emergenza. Se dovessero esserci modifiche alle date siamo certi che il Ministero le comunicherà tempestivamente.
Candidati idonei: laboratori in presenza
Per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, che come previsto dall’articolo 4 comma 4 del DM 92/2019 sono ammessi in soprannumero senza la necessità di svolgere le prove di accesso bisogna tenere conto di quanto precisato nella nota n. 798 del 4 maggio 2020
“apartire dalla fase 2, che corrisponde al 4 maggio 2020, i laboratori didattici obbligatori, dovranno essere svolti in presenza”
Accesso diretto alla prova scritta
Hanno accesso diretto alla prova scritta:
- i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% che ai sensi della legge
104/1992 art. 20 non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva - i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di
servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
Questa previsione si è resa necessaria al fine di attuare quanto disposto dal decreto legge 8
aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica” convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 8.
A tal fine con decreto del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020 è stato modificato l’articolo 4 del DM 8 febbraio 2019, n. 92, con la disposizione che ha modificato la prova “preliminare” in prova “preselettiva”.
Per quanto suindicato, il punteggio del test preselettivo di tutte le tipologie di candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli immessi al corso.
Requisiti di accesso – Classi di concorso ad esaurimento
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
Per quali classi di concorso non è più possibile partecipare alle selezioni
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.
Cambiano modalità e requisiti prove di accesso. Decreto n. 90 del 7 agosto 2020
Requisiti completi di accesso
- abilitazione specifica per la classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
- gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma. Leggi tutto
laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito transitorio per l’a.a. 2018/19
N.B. La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.
La laurea permette l’accesso ai percorsi di scuola secondaria di I e II grado.
Per i requisiti specifici di infanzia e primaria clicca qui