TFA sostegno: se non si ha il titolo per l’insegnamento, non si partecipa alle prove di selezione. Neanche se si hanno tre anni di servizio su sostegno
TFA sostegno VIII ciclo: c’è molta attenzione sulla possibilità, offerta dalle modifiche apportate dal DL 44/2023 al DL 36/2022, di partecipare al corso senza sostenere le prove di accesso. In ogni caso i tre anni di servizio svolti sullo specifico grado negli ultimi dieci permettono di non sostenere la preselettiva e accedere direttamente alla prova scritta.
Sull’accesso diretto al corso in virtù dello svolgimento dei tre anni di servizio siamo in attesa di due risposte molto importanti:
- vale solo il servizio specifico, svolto negli ultimi cinque anni, nello stesso grado di scuola per cui si chiede di partecipare? La norma non lo specifica
- quanto sarà ampia (o ristretta) la quota riservata di posti?
in ogni caso, sia per chi è in attesa di queste risposte, sia per chi sa già che dovrà svolgere le prove di selezione, l’attenzione va posta anche sul titolo di studio.
Qual è il titolo di studio valido per l’accesso al TFA sostegno
La normativa parla di titolo di studio “coerente con la classe di concorso”.
Per infanzia e primaria si tratta di diploma magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/02 oppure la laurea in Scienze della formazione primaria.
Per le classi di concorso della scuola secondaria, il titolo deve essere completo. Non è sufficiente dire che il titolo di accesso è “laurea + 24 CFU”, perché la laurea deve essere completa degli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 e successive modifiche. Cioè la laurea deve essere completa per l’accesso alla classe di concorso.
Più nel dettaglio
I requisiti di partecipazione sono indicati nel DM n. 92/2019 che ha impartito “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”.
L’articolo 3 del suddetto DM 92/2019 dispone che, per partecipare alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.
Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
Insegnanti tecnico-pratici:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)
I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
Sono, infine, ammessi con riserva tutti coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione.
N.B. La nota del 13 agosto 2020 (ATTENZIONE non richiamata nel Dm n. 755 del 6 luglio 2021 per il VI ciclo, ma presa in considerazione dagli Atenei) integra così i requisiti di accesso
- I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
- Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio
Il titolo di studio deve essere in possesso, completo anche delle eventuali integrazioni di CFU entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, che sarà stabilita dal singolo Ateneo. Non sono previste iscrizioni con riserva.
Attenzione: questo è un dato importante, magari un dato al quale non si presta molta attenzione nella fase in ingresso. Ma quando arrivano i controlli – magari ad assunzione in ruolo avvenuta – la mancanza del titolo di studio completo può diventare un problema.
Chi insegna ma non ha un titolo di studio valida in ogni caso non accede al TFA sostegno
Al di là di questo, ci preme sottolineare che alcuni aspiranti docenti pur avendo svolto servizio da MAD senza titolo per l’insegnamento non possono comunque accedere al TFA sostegno nè con prove di accesso né senza.
Pensiamo ad es. a docenti che insegnano pur avendo conseguito un titolo nell’ex istituto magistrale dopo l’anno scolastico 2001/02, o docenti in possesso solo della laurea triennale.
In questo caso il percorso da fare è quello di conseguire un titolo utile per l’insegnamento e poi verificare, in quel momento, quali sono le possibilità di accesso all’insegnamento tramite i canali ufficiali.