TFA sostegno, nessuno sconto alle selezioni per laureati con 24 CFU. Sentenza TAR

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Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di alcuni candidati alle prove di selezione del TFA sostegno a.a. 2018/19 in possesso di laurea + 24 CFU. Condanna alle spese processuali di 3.000 euro.

I ricorrenti hanno impugnato il d.m.92/2019 (“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”), nella parte in cui

  • non consente loro la diretta partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno da attivare a decorrere dall’a.s. 2018/2019
  • né, in subordine, consente a tali docenti l’accesso diretto alle prove di ammissione ai percorsi de quo senza previo svolgimento di prove preselettive.

Il ricorso è stato giudicato infondato dal TAR Lazio con sentenza del 7 maggio 2019.

Le motivazioni

È da rilevare anzitutto – scrive il Collegio giudicante –  che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).

La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.

Infine, nessun rilievo poi può essere dato al possesso o meno dell’abilitazione, in quanto la necessità di una prova preselettiva è prevista per tutti i partecipanti, abilitati o no.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

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