TFA sostegno IX ciclo, “si amplia la platea dei partecipanti”, ma le Università richiedono ancora i 24 CFU. È corretto?
TFA sostegno IX ciclo: quali sono i requisiti di accesso? Per infanzia e primaria rimane diploma magistrale conseguito entro 2001/02 o laurea SFP mentre per la secondaria i requisiti sono cambiati nel corso degli anni. fino al TFA sostegno VIII ciclo, che ha introdotto la necessità dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 nonostante le selezioni siano state svolte nel corso dell’estate 2023. Cosa è previsto per il IX ciclo, già avviato con il decreto n. 583 del 29 marzo 2024 per 32.317 posti tra le Università aderenti (Allegato A).
I requisiti di accesso al TFA sostegno IX ciclo
Il dm n. 583 del 29 marzo 2024 afferma all’art. 3 comma 1, in relazione ai requisiti di accesso
“Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.”
Pertanto
Infanzia e primaria
- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 oppure
- laurea in scienze della formazione primaria
Scuola secondaria
- diploma per ITP
Il problema nasce, in relazione al IX ciclo, nella definizione dei requisiti di accesso dei candidati in possesso di laurea che dà accesso ad una classe di concorso della scuola secondaria
Sono ancora necessari i 24 CFU ai sensi del dm n. 616/2017, non più conseguibili dal 31 ottobre 2022?
I primi bandi pubblicati dalle Università infatti continuano a richiedere, per l’accesso al IX ciclo TFA sostegno per la scuola secondaria: titolo di studio completo dei CFU per l’accesso alla classe di concorso + i 24 CFU.
Andiamo per ordine.
Servono ancora i 24 CFU come requisito di accesso al TFA sostegno secondaria?
Il decreto ministeriale n. 92/2019, al quale si riferisce il decreto di attivazione del IX ciclo indica
“per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”
Il decreto legislativo al quale si fa riferimento e il decreto legislativo n. 59/2017, che all’art. 5 comma 1 e 2 riporta i seguenti requisiti
“1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico [….]”
Abbiamo tagliato il requisito completo per ITP perché l’art. 22 comma 2 chiarisce che il requisito di accesso rimane il diploma fino al 31 dicembre 2024, quindi non ci sono difformità di interpretazioni in merito.
Quanto al punto 1, se veramente dovesse essere seguito dalle Università nella sua formulazione letterale la richiesta dovrebbe essere “titolo di studio + abilitazione”. Richiesta inverosimile, dal momento che i percorsi di abilitazione del DPCM 4 agosto 2023 non sono stati ancora avviati.
Come sono stati modificati i requisiti di accesso al TFA sostegno
Di conseguenza il testo del Decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo e adesso al vaglio del Parlamento ha modificato i requisiti di accesso. Ecco cosa è previsto
3. All’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».
La relazione tecnica spiega
“Con il comma 3, si adegua la vigente normativa in tema di requisiti di accesso ai percorsi di specializzazione al sostegno, al sistema introdotto dalla riforma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendo a tal fine il possesso dei titoli di studio previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 5, non il possesso congiunto dell’ abilitazione. In tal modo, si pongono le condizioni per poter rendere più efficaci i corsi di specializzazione, ampliando la platea dei partecipanti alla selezione per l’accesso agli stessi. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Il Ministero ha presentato così la misura
Percorsi di specializzazione: si armonizza il quadro normativo relativo all’accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la Scuola secondaria di I e II grado, alla luce della riforma del reclutamento dei docenti, prevedendo che per l’accesso non sia più necessario il possesso di altra abilitazione.
Laurea: con o senza i 24 CFU?
Ma il titolo di studio (la laurea) va inteso con o senza i 24 CFU? Ricordiamo infatti che i 24 CFU non sono più conseguibili dal 31 ottobre 2022.
D’altronde, in quell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 59/2017 non si fa accenno ai 24 CFU.
Si potrebbe pensare: ma Laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 è stato (e lo sarà ancora nel prossimo concorso) è stato uno dei requisiti di accesso al concorso avviato a dicembre per la scuola secondaria.
Perché non adottare gli stessi requisiti per l’accesso al TFA sostegno?
A nostro parere perché – come scritto d’altronde anche nella relazione tecnica al decreto PNRR “[….] è stata eliminata dal testo dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 la previsione in base alla quale si stabiliva che i requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno erano i medesimi che consentivano la partecipazione ai concorsi ordinari
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”
E ancora, il Ministero ha già chiarito che per l’accesso alle GPS provinciali e di istituto del biennio 2024/26, la cui riapertura è attesa nei prossimi giorni, il requisito di accesso alla seconda fascia GPS prevederà solo il titolo di studio e non più i 24 CFU, richiesti già nel 2020 e 2022.
La previsione è indicata nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022, dove si legge “VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[…] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;”
Lo stesso decreto legislativo il n. 59/2017, lo stesso articolo n. 5 e gli stessi commi 1 e 2 verrebbero dunque interpretati, negli stessi giorni, in due modalità differenti.
Naturalmente bisogna attendere eventuali chiarimenti in merito, al momento valgono le disposizioni indicate nei BANDI pubblicati dalle Università.
Il nostro vuole essere uno spunto per un chiarimento, qualunque esso sia, e una risposta concreta ai neolaureati che al momento sono esclusi dai concorsi, per i quali non sono stati avviati i percorsi abilitanti e che anche nel caso del TFA sostegno rimarrebbero esclusi.
Cosa dicono i sindacati
Durante il question time di oggi 10 aprile la sindacalista Chiara Cozzetto della segreteria nazionale ha risposto alle domande dei nostri utenti, anche sul TFA sostegno IX ciclo. Alla domanda
I sindacati possono sensibilizzare il MUR sulla pretesa assurda dei 24 CFU per il TFA sostegno, essendo ormai obsoleti e abrogati?
la sindacalista ha così risposto
“Certamente abbiamo già provato a prendere contatto con il MUR, in realtà dal riferimento normativo del decreto, quella parte è stata cassata dai 24 CFU. Quindi c’è da capire se l’interpretazione debba essere che il MUR ancora oggi richieda i 24 CFU, oppure, come a mio avviso è l’interpretazione, visto che quella parte è cassata dalla normativa, non li richieda più. Ma abbiamo chiesto al Ministero”
Questa anche la sintesi del sindacato FLCGIL sui requisiti per la scuola secondaria
“(I corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola)
Abilitazione all’insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria, anche conseguita all’estero purché riconosciuta in Italia secondo la normativa vigente.
Oppure, possesso del titolo di accesso previsto per le classi di concorso della scuola secondaria”
Attendiamo novità in merito, anche se i tempi sono molto stringati.
Le prove
Le prove di accesso prevederanno
- preselettiva
- prova scritta
- prova orale
Le prove preselettive si svolgeranno il
- 7 maggio 2024 mattina) scuola dell’infanzia
- 8 maggio 2024 mattina scuola primaria;
- 9 maggio 2024 mattina scuola secondaria di I grado
- 10 maggio 2024 mattina scuola secondaria di II grado
Prova scritta e prova orale saranno calendarizzate in maniera autonoma dalle Università.
Accesso diretto per il 35% dei posti
In base al Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 i docenti che “abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento” accedono direttamente al percorso.
I posti per l’accesso diretto sono quantificati nel 35% per ogni grado di scuola nel singolo Ateneo. Il Decreto Interministeriale n. 549 del 29 marzo 2024 individua la quota di riserva nella misura del 35% dei posti per grado di scuola e Ateneo. Ecco il numero di posti
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