TFA sostegno IX ciclo: servizio valido, quali anni scolastici considerare, quanti posti disponibili per Ateneo per l’accesso diretto

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TFA sostegno IX ciclo: una delle novità è rappresentata dal possibile accesso diretto (senza alcuna prova) al percorso per i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque svolti nel sistema nazionale di istruzione. Ecco i particolari.

La norma è presente nel Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024

“I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione. ”

I docenti interessati sono i docenti che “abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento”

Cosa significa “accesso diretto”

Accesso diretto significa che non sarà necessario svolgere le prove di selezione. Nessuna delle tre prove previste.

N.B. Il percorso di specializzazione di cui al DM 583/2024 afferirà all’anno accademico 2023/24 quindi è consigliabile controllare eventuali incompatibilità con altri corsi universitari in corso o in attivazione.

Il numero dei posti

Il Decreto Interministeriale n. 549 del 29 marzo 2024 individua la quota di riserva nella misura del 35% dei posti per grado di scuola e Ateneo. Ecco il numero di posti 

I 3 anni di servizio 

  • possono essere stati svolti sia nelle scuole statali che paritarie che nei percorsi di istruzione professionale delle Regioni
  • sono utili sono anni di servizio svolti su posto di sostegno, anche da MAD o da graduatorie incrociate
  • non devono essere necessariamente continuativi, ma 3 annualità negli ultimi cinque
  • per annualità di servizio si intende “ il servizio prestato per almeno 180 giorni  anche non continuativi o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.” Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti a ciascun anno scolastico
  • a nostro parere il 2023/24 rientra nel conteggio delle annualità previste, dal moment che dal 1° settembre ad oggi ci sono già i 180 giorni utili per considerare il servizio annualità, pertanto il conteggio dei 5 anni dovrebbe essere  2019 – 2023/24, considerando come termine ultimo per l’acquisizione la data di presentazione della domanda, che potrebbe variare di qualche giorno nei vari Atenei
  • il servizio può essere stato svolto anche in gradi di scuola differenti
  • per l’accesso si deve essere in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, quindi diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/02 o Laurea in Scienze della formazione primaria per infanzia e primaria, diploma ITP o Laurea con i CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso (sono gli stessi CFU richiesti per l’iscrizione nelle GPS) per la secondaria.

N.b. Si partecipa esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo presso il quale si presenta la domanda.

Se le domande sono in numero superiore ai posti

Scatterà per il grado di scuola e l’Ateneo interessato la selezione per servizio e titoli, sulla base dell’Allegato A al DI n. 549 del 29 marzo 2024 “Tabella dei titoli valutabili per l’accesso riservato ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico

Ad avere un peso determinante è il servizio. Può essere valutato solo servizio svolto su posto di sostegno (no su materia), anche svolto in gradi di scuola diversi da quello richiesto per l’accesso. In questo caso però il servizio specifico per il grado richiesto varrà 6 punti per anno scolastico, 3 se non specifico.
Anche in questo caso a nostro parere va considerato nel conteggio il 2023/24. Vale infatti tutto il servizio, si può andare a ritroso anche oltre il 2019/20.

Gli altri titoli valutabili sono

  • titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore.
  • Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso
  • Master universitari e accademici di secondo livello
  • Diploma di specializzazione
  • Dottorato di ricerca
  • Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera

Con successivo decreto ministeriale saranno individuati i posti disponibili per le istituzioni autorizzate allo svolgimento dei corsi in parola e dettate disposizioni relative alle graduatorie di riferimento.

E se non si rientra in graduatoria?

Gli aspiranti che, nonostante il servizio svolto, dovessero vedersi negato l’accesso diretto a nostro parere dovranno essere posti nelle condizioni di poter accedere ai posti 65% dei posti normali, per selezione.

Attraverso i bandi delle Università, nei prossimi giorni, potremo saperne di più. I tempi sono veramente stringati perchè il Ministero ha posto le date delle preselettive nelle seguenti giornate

  • mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
  • mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
  • mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
  • mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

La frequenza del percorso sarà regolare, uguale agli altri corsisti

L’agevolazione riservata ai docenti con 3 anni di servizio di cui al  comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 riguarda esclusivamente l’accesso.

Il percorso, una volta intrapreso avrà le stesse modalità seguite dagli altri corsisti, a meno che non si possa usufruire dell’abbreviazione del percorso prevista perchè già in possesso di specializzazione per altro grado. Ma si tratta di una misura che riguarda tutti i corsisti, indipendentemente dalla modalità di accesso.

Il corso si svolgerà interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Si potrà ritentare il prossimo anno accademico?

Nulla si può dire in merito. Il IX ciclo TFA sostegno chiude i 90.000 posti assegnati assegnati per l’attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 – 2022/23 e 2023/24.

Bisognerà attendere la nuova richiesta di posti dai Ministeri competenti e la risposta del MEF.

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