TFA sostegno IX ciclo: prove d’accesso per ammissione ai percorsi. Chi non le sosterrà

WhatsApp
Telegram

Pubblicato il decreto di avvio del TFA sostegno IX ciclo, per accedere al quale si devono superare le previste prove di accesso. Chi sarà ammesso direttamente ai percorsi.

TFA sostegno IX ciclo: 32.317 posti. Prove preselettive: 7, 8, 9 e 10 maggio. Accesso diretto per docenti tre anni di servizio su 35% posti. DECRETO e POSTI per UNIVERSITÀ

Avvio

Con il decreto n. 583/2024, il Ministero dell’Università ha autorizzato l’avvio, per l’a.a. 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Posti disponibili

I posti disponibili sono in totale 32.317, così suddivisi per grado di istruzione:

  • scuola dell’infanzia: 3.232 posti (10%)
  • scuola primaria: 7.552 posti (23%)
  • scuola secondaria di primo grado: 8.944 posti (28%)
  • scuola secondaria di secondo grado: 12.589 posti (39%)

Requisiti

I requisiti, per partecipare alle prove d’accesso e quindi frequentare i percorsi di specializzazione, sono indicati nell’articolo 3, comma 1, e nell’articolo 5, comma 2, del DM 92/2019 … prosegue qui

Prove d’accesso

Per accedere ai percorsi di specializzazione è necessario superare le previste prove d’accesso, consistenti in:

  1. test preselettivo
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche
  3. una prova orale

Le prove, ricordiamolo, sono organizzate dagli Atenei.

Test preselettivi

Il summenzionato DM n. 583/2024 ha definito, a livello nazionale, le date di svolgimento dei test preselettivi di tutti i gradi di istruzione, che si terranno nei giorni 7, 8, 9 e 10 maggio 2024. Nello specifico: 

  • mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
  • mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
  • mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
  • mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado

Quanto all’articolazione e al superamento del test preselettivo, ricordiamo che:

  • il test è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne individua una soltanto;
  • almeno 20 dei 60 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;
  • la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale  0 (zero) punti;
  • il test ha la durata di due ore;
  • supera il test un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;
  • il punteggio del test non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione.

Superato il test, gli aspiranti svolgono poi le altre previste prove d’accesso che si svolgeranno secondo le date indicate dalle Università [diversamente che per il test preselettivo, per le altre prove è previsto un punteggio minimo per il superato: per l’ammissione alla prova orale, la prova scritta deve essere superata con un punteggio minimo pari a 21/30 (nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30); la prova orale è superata conseguendo un punteggio pari a 21/30].

Soprannumerari

Non tutti gli aspiranti svolgeranno le summenzionate prove d’accesso, per cui saranno ammessi direttamente, in soprannumero, alla frequenza dei percorsi in esame. Si tratta degli aspiranti indicati nell’articolo 4/4 del DM 92/2019, in base al quale sono ammessi direttamente alla frequenza dei percorsi di specializzazione (senza dover sostenere e e superare le prove d’accesso) gli aspiranti che in occasione dei precedenti cicli:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso (si tratta di chi ha superato le prove d’accesso e non si è iscritto al percorso ovvero si è scritto e poi lo abbia sospeso);
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni (es.: docente ha superato nel ciclo/i precedente/i le prove d’accesso per l’infanzia e la primaria, optando per la primaria; adesso può essere ammesso in soprannumero al percorso di specializzazione per l’infanzia);
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile (si tratta di chi ha superato le prove ma non  rientrato nel numero dei posti disponibili).

Gli aspiranti in questione, ossia che non devono sostenere le prove d’accesso, possono essere ammessi direttamente ai percorsi di specializzazione esclusivamente presso le Università in cui hanno sostenuto le prove (nei precedenti cicli), salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi. 

Dunque, solo in caso di motivazioni a supporto e previo accordo tra gli Atenei interessati, è possibile essere ammessi in soprannumero in una Università diversa da quella in cui sono state sostenute le prove d’accesso (nei cicli precedenti).

Precisiamo infine che, per partecipare al percorso, i docenti in questione (sovrannumerari) devono presentare apposita domanda, nelle date che saranno indicate dalle Università o con specifico avviso o nel bando generale.

Corsi sovrannumerari

Gli Atenei, nel caso dei soprannumerari, possono attivare i percorsi di specializzazione prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione al ciclo di TFA sostegno in esame (IX ciclo), secondo le modalità stabilite dalle singole università, fermo restando che i corsi debbono concludersi entro il 30 giugno 2025.

Riservisti servizio

Oltre alle categorie sopra indicate, ossia i cosiddetti soprannumerari, alcuni altri aspiranti accederanno direttamente ai percorsi di specializzazione, senza sostenere le prove di accesso (precisiamo che trattasi di una categoria diversa dai soprannumerari). Nello specifico, si tratta dei soggetti indicati nell’articolo 18-bis, comma 2, del D.lgs. 59/2017, ossia:

  • aspiranti (compresi i docenti di ruolo) che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Si precisa che la possibilità di accedere direttamente ai percorsi di specializzazione, per i docenti suddetti, è prevista sino al 31 dicembre 2024 (data ultima della fase transitoria nell’ambito del PNRR) e nel limite della riserva di posti definita con apposito decreto dal Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del Merito.

Ai sensi del DM 549/2023, per l’a.s. 2023/24, la riserva  in esame è pari al 35% dei posti disponibili nell’Ateneo in cui si presenta l’istanza. Gli aspiranti, infatti, come si precisa nel DM 583/2024, concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza. Qualora le domande eccedano la quota di riserva, la selezione è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A al citato DM 549/2024.

I docenti suddetti, che concorrono per la riserva dei posti, vanno graduati in una apposita graduatoria, distinta da chi accede e quindi sostiene le prove d’accesso.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram

Consegui la CIAD con E-Sofia, esame online immediato