TFA sostegno IX ciclo, prova scritta o orale potrebbe coincidere con concorso o impegni docenti agli Esami di Stato. Quale permesso richiedere

Sono 32.317 i posti messi a bando per il nono ciclo del TFA sostegno: pochi giorni fa è stato pubblicato il decreto di autorizzazione. Dunque, gli interessati adesso sono proiettati alla prova preselettiva e alle successive prove di accesso. Ma quest’anno potrebbe verificarsi la coincidenza anche con altri impegni.
Le sessioni dei test di selezione inizieranno nei giorni 7, 8, 9 e 10 di maggio 2024, seguendo il programma specificato qui di seguito:
- Il 7 maggio 2024, al mattino, si terranno le prove per la scuola dell’infanzia.
- Il 8 maggio 2024, al mattino, è il turno delle prove per la scuola primaria.
- Il 9 maggio 2024, durante la mattinata, si svolgeranno le prove per la scuola secondaria di primo grado.
- Infine, il 10 maggio 2024, sempre al mattino, avranno luogo le prove per la scuola secondaria di secondo grado.
Tuttavia, i dubbi iniziano ad essere espressi da molti aspiranti, che vorrebbero anche capire come organizzare l’eventuale impegno del corso di specializzazione con gli altri da insegnanti.
La coincidenza potrebbe esserci in particolare con
- impegni esami di Stato
- prova pratica e/o orale dei concorsi (sono in corso di svolgimento sia il concorso infanzia e primaria DDG n. 2575/2023 che secondaria DDG n. 2576/2023)
Prova scritta e prova orale TFA sostegno: in quale data?
A differenza della prova preselettiva, calendarizzata dal Ministero nella stessa giornata per ogni grado per ogni Ateneo, prova scritta e prova orale sono gestite dai singoli Atenei.
Alcuni Atenei calendarizzano la prova scritta già nel bando, per cui c’è un punto fermo. Altri lasciano sul vago, indicando giugno – luglio, altri ancora probabilmente non diranno nulla.
Durante il Question Time del 2 aprile, in diretta su OS TV, però è prontamente arrivato il seguente quesito: “Come bisogna comportarsi se la prova orale del TFA sostegno capita durante gli esami di Stato?”
A rispondere, Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica.
“Generalmente, la data dell’orale è nota con anticipo“, osserva l’esperta.
“Durante la riunione preliminare degli esami di Stato, si può far presente questa coincidenza alla commissione per organizzare le prove orali in modo da conciliare entrambi gli impegni“, prosegue Cannas.
“Se l’orale del TFA capita durante una prova scritta dell’esame di Stato, la situazione è più complicata, ma si può cercare di organizzarsi con la commissione o chiedere all’università un cambio di giornata con un collega“, conclude.
ASCOLTA LA RISPOSTA DI SONIA CANNAS AL MINUTO 29:37
TUTTE LE RISPOSTE
Quale permesso richiedere
Il docente che fa parte della Commissione degli Esami di Stato ha a disposizione un giorno di permesso nel corso dello svolgimento degli stessi. Se il giorno viene richiesto nei giorni in cui sono previsti i Colloqui, in quella giornata le operazioni dovranno essere interrotte perché la Commissione deve essere al completo. Se la coincidenza si dovesse verificare con una delle prove scritte, i colleghi della commissione dovranno “coprire” l’assenza del collega con turni più ampi perchè in quel caso il lavoro è burocratico e di assistenza al corretto svolgimento della procedura.
La previsione del “giorno di permesso” è indicata nell’Ordinanza n. 55 del 25 marzo 2024 in cui si indicano nello specifico i casi in cui i lavori non si interrompono.
“Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
6. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
8. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve
essere presente in commissione il suo sostituto”
Il giorno di permesso utile è solo uno. Qualora l’assenza debba protrarsi per più giorni, sarà inevitabile la sostituzione.
I posti a disposizione: 32.317 La distribuzione per grado di scuola e Università
Decreto n 583 del 29 marzo 2024 Avvio TFA sostegno IX ciclo
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