TFA sostegno IX ciclo 2024, i requisiti di accesso per ogni grado [COMPLETO e UFFICIALE]
TFA sostegno IX ciclo a.a. 2023/24: con nota del 9 aprile 2024 il MUR ha diramato degli importanti chiarimenti sui requisiti di accesso. Ad essere in dubbio infatti era la necessità dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, non più conseguibili dallo scorso 31 ottobre 2022. Il Ministero era infatti intervenuto con l’art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 (decreto PNRR 4) ma questa modifica purtroppo non era stata veicolata alle Università.
Ecco dunque
I REQUISITI di accesso per ogni grado di scuola
Ricordiamo che ciascun candidato può iscriversi a tutte le procedure per le quali è in possesso del titolo di accesso. Le prove selettive per ogni grado si svolgono infatti in giornate distinte
- mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
- mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
- mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
- mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado
Scuola dell’Infanzia
- diploma magistrale (o di scuola magistrale) conseguito entro l’a.s. 2001/02
- laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia se vecchio ordinamento o LM85bis di nuovo ordinamento)
- abilitazione conseguita con concorso ordinario
- analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia in base alla normativa vigente
Il MUR ha chiarito
Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido
anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?
Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.
Scuola primaria
- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
- laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia se vecchio ordinamento o LM85bis di nuovo ordinamento)
- abilitazione conseguita con concorso ordinario
- analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia in base alla normativa vigente
Scuola secondaria primo e secondo grado
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso)
- diploma per ITP
- titolo conseguito all’estero (anche in attesa di riconoscimento)
N.B. La laurea deve avere tutti gli eventuali CFU per l’accesso ad una classe di concorso.
Se la laurea permette l’accesso sia ad una classe di concorso della secondaria di primo grado che di secondo grado, si può richiedere di partecipare per entrambe le selezioni.
Se la laurea dà accesso a classi di concorso solo della scuola secondaria di II grado (o di primo grado), non si può richiedere l’accesso all’altro grado.
Non sono necessari i 24 CFU.
ATTENZIONE: spesso le Università non controllano i titoli di accesso, affidando all’autocertificazione del candidato il controllo. E’ capitato purtroppo che tali controlli siano stati effettuati dalle scuole dopo l’assunzione (a titolo conseguito), a volte con esiti negativi. Consigliamo pertanto di controllare accuratamente il titolo di acceso con il quale si richiede la partecipazione al corso.
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Le FAQ del Ministero dell’Università
Le FAQ del Ministero sui titoli di accesso per la scuola secondaria. Nota MUR del 9 aprile 2024
Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?
I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.
I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?
No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).
N.B. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti ovvero per dichiarazioni mendaci; tale provvedimento verrà notificato all’interessato.
Chi non può iscriversi
In virtù di quanto chiarito nella Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi alle selezioni gli insegnanti di Religione cattolica.
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti (nota 13 agosto 2020)
- A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo;
- A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
- A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
- A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
- B-01 Attività pratiche speciali;
- B-29 Gabinetto fisioterapico;
- B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
- B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
- B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
- B-33 Assistente di Laboratorio.
Ecco i bandi pubblicati dalle Università
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)