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TFA sostegno, docente ITP potrà lavorare in tutte le scuole secondarie di secondo grado

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L’insegnante tecnico-pratico (ITP), che supera il percorso di specializzazione su sostegno, è specializzato per tutte le scuole secondarie di secondo grado.

Requisiti d’accesso TFA sostegno ITP

Ricordiamo che i requisiti d’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria, nonché della scuola secondaria di I e II grado sono indicati nell’articolo 3 del DM n. 92/2019. Tale DM, per la scuola secondaria, rinvia all’articolo 5 del D.lgs. n. 59/2017 (articolo 5, comma 2 per gli ITP), che è stato recentemente modificato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.

In base al “vecchio” articolo 5 (quindi prima della modifica apportata dal DL 36/22), per gli insegnanti tecnico-pratici i requisiti d’accesso richiesti sono i seguenti:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione. 

Il decreto 92/2019, inoltre, rifacendosi all’articolo 22 del D.lgs. 59/2017, dispone che sino all’a.s. 2024/25, gli insegnanti tecnico-pratici  accedono con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Il “nuovo” articolo 5 (riformulato dal DL 36/22), invece, così dispone:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

Dunque, alla luce della nuova disposizione, possono partecipare al concorso gli ITP in possesso di laurea (anche triennale) più abilitazione per la specifica classe di concorso. Lo stesso dicasi per l’accesso al percorso di specializzazione, considerato che, come detto sopra, il DM 92/2019 rinvia all’articolo 5 del D.lgs. 59/17 succitato.  La nuova disposizione, comunque, fa salvo quanto disposto in precedenza (Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 … ), ragion per cui, sino all’a.s. 2024/25, gli ITP possono accedere al percorso di specializzazione con il solo diploma, che dà accesso alla classe di concorso.

In definitiva, indipendentemente dall’applicazione o meno della nuova disciplina (relativamente alla quale il Ministero dovrà fornire appositi chiarimenti),  sino all’a.s. 2024/25, gli ITP possono accedere al percorso di specializzazione con il solo diploma. 

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Un soggetto, che accede al TFA sostegno con il solo diploma in quanto ITP (classe di concorso B-20) e lo supera, per cui si specializza , può esercitare l’attività di docente di sostegno nelle sole scuole alberghiere oppure in tutte le scuole secondarie di secondo grado? 

Nella normativa di riferimento non si parla di classi di concorso ma di gradi di istruzione. Così, ad esempio, leggiamo nell’articolo 5 del DM 30 settembre 2011 (il cosiddetto DM sostegno) e nell’articolo 3 del DM n. 92/2019 (che ha integrato e aggiornato il DM sostegno):

art. 5 DM sostegnoI corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno … (i  requisiti d’accesso, come si evince da quanto detto sopra, sono stati modificati dal DM 92/2019);

art. 3 DM 92/2019 – Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria … 

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti … 

Pertanto, il docente ITP, che consegue la specializzazione su sostegno, è specializzato nella scuola secondaria di secondo grado, per cui può svolgere l’insegnamento di sostegno non solo nelle scuole in cui si insegna la propria classe di concorso, ma anche in tutti gli altri istituti di secondo grado.

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