Terza fascia ATA: quando controllo del punteggio comporta anche l’esclusione dalla graduatoria

Graduatorie III fascia ATA: i motivi di esclusione/cancellazione
un nostro lettore chiede
Salve, dopo una verifica del punteggio errato per pochi decimali), la Scuola mi risolve il contratto da A.A. (fino al 30 giugno 2020). Rientro nella Scuola di appartenenza come Coll. Scolastico e ricevo dalla precedente Scuola, un Decreto di Cancellazione dalle graduatorie III fascia. In più non ho ricevuto lo stipendio di dicembre e tredicesima anche se presto servizio normalmente. Pare che sia stato comunicato il blocco del mio stipendio fino al 30 giugno 2020 dalla Scuola di appartenenza. Mi chiedo se la rettifica del punteggio può comportare la cancellazione dalle graduatorie di III fascia. Certa di una tempestiva risposta, invio cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – gentilissima, l’esclusione dalla procedura concorsuale è prevista solo in alcuni casi specifici che di seguito le elenco, in riferimento all’art. 8 del D.M. 640/2017.
Nullità della domanda- Esclusione della procedura (art. 8):
8.1 Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell’ aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 – comma 1 (30/10/2017), e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell’ aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
8.2 L’Amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che:
a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.3 La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito.
8.4 Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445.
8.5 Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Dunque deve appurare se la motivazione di cancellazione rientra in uno dei motivi sopra elencati.
Per quanto riguarda lo sblocco dello stipendio per il profilo di CS, la scuola di titolarità deve redigere, nel più breve tempo possibile, un decreto di annullamento dell’aspettativa ai sensi dell’art. 59 e contestuale rientro in servizio nel profilo di precedente titolarità da inviare immediatamente alla Ragioneria Territoriale di Stato competente.
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