Terza fascia ATA: attenzione a eventuali condanne penali, possono essere motivo di esclusione

Graduatorie terza fascia personale ATA: chiusa la fase di presentazione della domanda, le segreterie cominceranno a valutare la domanda a partire dal mese di maggio. A loro disposizione una procedura che renderà più snello il lavoro rispetto al controllo cartaceo della domanda, meno possibilità di commettere errori nella valutazione, maggiore probabilità di avere le provvisorie entro breve tempo.
Salve signori la mia domanda è :dato che sono stato depennamento con D.M. N 640 con articolo 7 va specifica nella domanda ata 3 fascia ? Se si dove grazie mille.cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – dalle poche informazioni espresse nel quesito mi pare di capire che il “depennamento”, a cui fa riferimento il nostro lettore, sia definito con l’esclusione della procedura concorsuale in riferimento al vecchio D.M. 640/2017.
A seguito di mancata convalida titoli ai sensi dell’art. 7.6 del D.M. suindicato, il DS assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni della procedura ai sensi dell’art. 8. casistica che, mi sembra di capire, rientra nella fattispecie del nostro lettore.
L’art. 8 norma la “Nullità della domanda e l’Esclusione della procedura” concorsuale, infatti, sarà cura dell’amministrazione scolastica disporre l’esclusione degli aspiranti che:
- abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
- abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
- risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del D.M. 640/2017;
- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445.
Dunque il nostro lettore potrà ripresentare domanda solo nel caso in cui non sia stato escluso per procedimento penale, ovvero si dovrà appurare se il procedimento rientra nell’elenco delle cause ostative alla candidatura ai sensi dell’art. 58 del T.U. 267/2000.
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