Termine delle lezioni e periodo degli scrutini e degli esami: il dirigente che contratto deve stipulare con il supplente?

Il supplente arriva al termine delle lezioni: quando gli spetta un contratto che comprenda tutti i giorni per scrutini ed esami?
Renata scrive
Spett.le Lalla, sono una supplente di scuola media, di terza fascia, che quest’anno ha iniziato a lavorare presso un istituto comprensivo di Cerveteri da ottobre 2018. Sto sostituendo una collega in maternità che fino ad oggi non è ancora rientrata in servizio. Preciso che finora i miei contratti sono stati numerosi e frazionati, per seguire le certificazioni prodotte dalla titolare. Poichè ormai è acclarato che resterò in servizio io fino al termine delle lezioni e che porterò la classe terza all’esame di stato, mi aspettavo che la Scuola mi prorogasse il contratto fino alla fine degli esami, come previsto nell’art. 37 del ccnl 2007. Mi è stato invece comunicato che mi verrà stipulato un contratto per i soli giorni degli esami perchè, una successiva rettifica, prevede la proroga del contratto dalla fine delle lezioni al termine delle operazioni d’esame , solo per i casi in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile ( nel mio caso il titolare non è rientrato). Potete darmi conferma che sia così e , nel caso la posizione della scuola non fosse corretta, potete fornirmi le istruzioni necessarie (supporti normativi, sentenze, faq) che possano aiutarmi? Sentiti ringraziamenti. Cordialmente.
Art. 37 e mantenimento in servizio
L’art 37 del CCNL scuola prevede che i docenti temporanei in servizio fino al termine delle lezioni abbiano diritto al mantenimento in servizio per tutto il periodo finale dell’anno scolastico, comprese le operazioni di scrutinio e di esame, con un contratto di proroga, senza nessuna interruzione, se il titolare è assente da almeno 150 giorni, ridotti a 90 se trattasi di classe terminale, e rientri a disposizione dopo il 30 aprile (inteso come rientro effettivo ma anche ovviamente come non rientro con prosecuzione dell’assenza).
Circolari ministeriali e proroghe per scrutini ed esami
La C.M. n. 9038\2009 che è stata riproposta anche per gli anni successivi e che è tuttora da prendere in considerazione, ha chiarito che “le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale“.
Conclusioni
Non vi è quindi dubbio che l’art. 37, che deve essere applicato al caso di cui al quesito, consideri il supplente in servizio senza alcuna interruzione di contratto, indipendentemente da quali siano i giorni di scrutinio e successivamente di esami rispetto al giorno in cui terminano le lezioni.
Nel caso della collega, quindi, la scuola non sta rispettando la norma in esame in quanto non considera tutti i giorni all’interno del contratto.
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