Terapie invalidanti e conservazione del posto di lavoro, sentenza sulla documentazione necessaria

Una interessantissima sentenza della Corte di Cassazione respinge un ricorso proposto dal Ministero contro una ricorrente a cui veniva contestato il superamento del periodo di comporto in relazione ad una documentazione non considerata idonea per terapie invalidanti.
Il fatto
La questione riguardava il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 17, comma 9, del c.c.n.l. Scuola 2002-2005 (riprodotto nei CCNL successivi) e la documentazione da considerarsi come inidonea allo scopo. Nel caso di specie a detta dei ricorrenti la documentazione non conteneva un chiaro riferimento ai giorni di assenza per malattia, la quale può essere certificata solo dal medico curante, e all’impossibilità del dipendente di svolgere attività lavorativa in quanto affetto da patologie gravi che richiedevano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti. Si contestava anche che la sentenza che aveva dato ragione al dipendente “era fondata su una certificazione e successiva integrazione rilasciata da una commissione avente finalità estranee alla giustificazione delle assenze dei dipendenti per ragioni di salute; non conteneva alcun riferimento ai giorni di malattia e non prevedeva una prognosi”.
Basta anche una documentazione implicita per riconoscere la sussistenza delle terapie invalidanti
La Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 20-10-2020) 17-11-2020, n. 26033 afferma che “in nessuna parte della sentenza (impugnata dal ministero ndr) si leggono enunciati in contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 17, comma 9, del c.c.n.l.: a differenza di quanto opina il MIUR, la Corte territoriale non ha ritenuto superflua, ai fini dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza ex art. 17, la sottoposizione della dipendente a terapie invalidanti ma, al contrario, ha ritenuto che tale circostanza di fatto emergesse, sia pure in via implicita, dalla certificazione rilasciata dalla ASREM”.
L’articolo 17 del CCNL Scuola comma 9
Riportiamo per comodità anche il testo in questione della disposizione contrattuale oggetto del citato contenzioso:
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.