Tempo pieno 40 ore, ma senza compresenza. I Genitori impugnano il PTOF della scuola, ecco cosa hanno detto i giudici del Consiglio di Stato
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dei ricorrenti nella qualità di genitori di minori iscritti e frequentanti classi di una scuola primaria hanno impugnato i seguenti atti: 1) deliberazione del Consiglio di Istituto , con la quale è stato approvato il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) tra l’altro eliminando l’organizzazione della scuola primaria a tempo pieno fino a quel momento recata dai precedenti Piani dell’offerta formativa; 2) deliberazione preordinata del Collegio dei docenti del medesimo Istituto scolastico. In sostanza le doglianze dei ricorrenti si accentrano sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto scolastico nella parte in cui, innovando rispetto ai precedenti PTOF, ha eliminato la docenza in compresenza (due docenti contemporaneamente in classe) per n. 4 ore a settimana, pur confermando il tempo pieno con n. 40 ore settimanali.Si pronuncia il CDS con atto numero 02126/2022 e data 27/12/2022.
La normativa
Osserva il Collegio che l’art. 4, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 89 del 2009 stabilisce che le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, con l’orario di “40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze”. Per il CDS la disposizione è chiara e non lascia margini a spazi interpretativi: la norma regolamentare, pur mantenendo il tempo pieno con 40 ore settimanali alla scuola primaria, esclude categoricamente che possano esserci compresenze.
La Circolare ministeriale prot. 6753 del 27 febbraio 2015, dopo avere richiamato espressamente per i moduli della scuola primaria l’art. 4 del d.P.R. n. 89 del 2009, statuisce che “Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno”, di talché “Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa…Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa”. Pertanto sostengono i giudici che da ciò discende con evidenza che: a) il regolamento n. 89 del 2009, in attuazione dei principi del decreto legge n. 112 del 2008, ha inteso confermare il tempo pieno alla scuola primaria con 40 ore settimanali, ivi compreso il tempo dedicato alla mensa, eliminando le compresenze; b) le ulteriori 4 ore di docenza, aggiuntive rispetto alle 40 ore settimanali del tempo pieno, pur confermate, devono svolgersi senza compresenze ed utilizzate per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Non sono più permesse compresenze con le 40 ore
La prima doglianza, sostiene il CD, è priva di pregio perché prende le mosse da una lettura parziale e lacunosa dell’art. 4 del d.P.R. n. 89 del 2009, laddove i ricorrenti dimenticano che è proprio la norma regolamentare (al comma 4, lett. c) a stabilire espressamente che non sono più permesse “compresenze”. Del pari, continua il parere del CDS, priva di pregio è l’interpretazione fornita dai ricorrenti della Circolare ministeriale del 27 febbraio 2015, laddove la formula “nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno” non può che leggersi in sintonia con la norma regolamentare, ovvero nel senso che, ferme restando le 40 ore settimanali di docenza (e le 4 ore di docenza aggiuntiva) sono da ritenersi vietate le compresenze.
Del pari, rilevano sempre i giudici, che la funzione del PTOF è quella di rendere conoscibile, al momento dell’iscrizione, il percorso formativo lungo il quale l’alunno verrà condotto, ad avviso dei ricorrenti la sua modifica repentina, ed in corso di esecuzione, contrasta con i principi di correttezza, buona fede e con il principio pacta sunt servanda. cosa che invece i giudici contestano.