Telecamere a scuola per identificare chi danneggia l’istituto durante l’occupazione: le indicazioni del Garante della Privacy

Il fenomeno occupazioni a scuola, quest’anno ha suscitato un ampio dibattito che ha portato anche ad un intervento deciso da parte del Ministro Valditara, con una circolare destinata alle scuole e l’annuncio di provvedimenti legislativi in merito.
Il punto non è l’occupazione in sé ma i danni riportati agli istituti scolastici in diversi casi. Danni economici ma anche di altro tipo.
A tal proposito, su Italia Oggi si ricorda che il Garante della privacy ha disciplinato l’utilizzo delle telecamere a scuola proprio per contrastare i fenomeni di vandalismo e distruzioni a scuola. L’obiettivo infatti non è identificare gli occupanti ma i vandali che danneggiano la scuola.
A tal proposito la risposta del Garante della privacy ad una FAQ fornisce un quadro per i dirigenti scolastici, evidenziando nelle scuole si possono installare di sistemi di videosorveglianza, ma si deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza.
Il Garante scrive che “può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate“.
Tuttavia bisogna seguire alcune indicazioni, ovvero è necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli e le telecamere, che inquadrano l’interno degli istituti,.
Le telecamere, inoltre, possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività didattiche ed extrascolastiche. Comprese le riunioni degli insegnanti e degli organi collegiali.
C’è poi, prima dell’installazione delle telecamere, un altro passaggio, ovvero serve un apposito atto di valutazione di impatto privacy (con il parere del responsabile della protezione dei dati), nel quale dare seguito a tutti i presupposti indicati dal Garante.
Tale atto deve dare conto della localizzazione delle telecamere e tempi di conservazione delle immagini, designazione degli autorizzati alla visione delle stesse, informativa agli interessati, adempimenti ex articolo 4 legge 300/1970.