Tasse scolastiche pagate ma non dovute, come ottenere rimborso. Nota Miur

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Il Miur, con nota n. 13053 del 14 giugno 2019, ha comunicato la pubblicazione del decreto n. 370/2019, disciplinante l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 2018/19 e 2019/20 per gli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Ne abbiamo parlato in Tasse scolastiche, esonero per studenti di famiglie con ISEE pari o inferiore a 20mila euro. Come fare

La succitata nota è stata integrata con nota n. 16721 del 14 luglio 2019, volta a fornire indicazione  sulla procedura per il rimborso delle tasse scolastiche non dovute.

Ricordiamo che l’esonero è riconosciuto a domanda, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero (leggi articolo sopra linkato per approfondire).

Rimborso tasse non dovute: provvedimento Agenzia delle entrate

Il rimborso delle tasse avviene secondo le modalità previste dal Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate n. 18173, del 7 febbraio 2014, che disciplina l’utilizzo delle procedure automatizzate per tutti i rimborsi di tasse e imposte, dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati all’Agenzia medesima.

Modalità di rimborso

Nella nota, il Miur pone la propria attenzione sulle modalità di rimborso:

  • il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario;
  • in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene:

a) in contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dali ‘articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore al limite previsto dali ‘articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

  • Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall ‘Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito internet,  presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali, si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. La scelta è valida fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione.

nota

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