Tasse scolastiche ed esoneri: quali sono e come scaricare i modelli

L’articolo sintetizza modalità di pagamento e tipologie delle tasse scolastiche. Fa il punto sui modelli da compilare, sulla normativa e sulla prassi consolidata. Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono: tassa di iscrizione € 6,04; tassa di frequenza € 15,13; tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
Scuole della Regione Siciliana
Per gli studenti che frequentano le scuole della Regione Siciliana le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia – IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906.
Come è possibile pagare le tasse
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA.
Tasse scolastiche – pagamento tramite modello F24
- Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24
- Cod. contributo
- Risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019
- Modelli (fac simile) e istruzioni
Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza
La tassa di frequenza deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.
Tassa di esame
La tassa d’esame deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Si precisa che l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.
Tassa di diploma
La tassa di diploma deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994) Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.
Mutilati, invalidi di guerra o per la lotta di liberazione
L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Come ottenere l’esonero
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).
Riferimenti normativi
Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Riferimenti normativi
- comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012;
- nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013
- combinato disposto dell’art. 1, comma 5, e dell’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226
Richiesta di rimborso tasse e contributi
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.
Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.
Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Nota n. 16721 del 24.7.2019 rimborso delle tasse scolastiche non dovute
Rimborso tasse scolastiche pagate da studenti esonerati. Modalità di richiesta.
- Nota prot. 16721 del 24 luglio 2019
- Nota DGOSV 13053 del 14-06-2019
- PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE
Le tasse scolastiche previste per gli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (art. 200, comma 1, Dlgs n. 297/1994) sono:
- tassa di iscrizione;
- tassa di frequenza;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi.
Modelli
Come compilare il modello F24
Per versare le tasse scolastiche con il modello F24 è necessario indicare i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 106 – pdf del 17 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate:
- TSC1 per Tasse scolastiche – iscrizione;
- TSC2 per Tasse scolastiche – frequenza;
- TSC3 per Tasse scolastiche – esame;
- TSC4 per Tasse scolastiche – diploma.
Esempi di compilazione del modello F24
Di seguito alcuni esempi di compilazione nel caso di versamento delle tasse di iscrizione e di frequenza:
Normativa e prassi
- Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 – pdf
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (articolo 17). - Risoluzione n. 106 del 17/12/2019 – pdf
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Ministero dell’Istruzione e del Merito
Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi - Ministero dell’Istruzione e del Merito
Richiedere l’esonero dalle tasse scolastiche - Ministero dell’Istruzione e del Merito
Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi (fonte MIUR)
Pagamento Tassa Scolastica con F24 classi IV e V
Per tutte le persone che devono procedere al pagamento della tassa scolastica utilizzando il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate qui di seguito viene fornito il documento F24 semplificato compilabile e le istruzioni per la compilazione.