Tasse scolastiche e contributi volontari: chiarimenti su differenza

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L’USR Veneto stabilisce quali sono le differenze tra tasse scolastiche e contributi scolastici.

 

Non tutti hanno chiara la differenza tra le tasse scolastiche erariali e i contributi scolastici volontari, e proprio per far fronte alle numerose richieste di chiarimento l’USR Veneto ha provveduto ad emanare una pubblicazione per far chiarezza sulla vicenda.





Le tasse scolastiche erariali vanno pagate, quando previste, obbligatoriamente per imposizione dello Stato. Sono obbligatorie solo negli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado, ovvero dopo il compimento del sedicesimo anno dell’alunno, quando è stato assolto l’obbligo scolastico.

I contributi scolastici, invece, sono di natura volontaria e non sono obbligatorie da versare. Questi contributi servono per arricchire l’offerta formativa e culturale delle scuole di ogni ordine e grado.

Tasse scolastiche

I tipi di tributo che possono essere richiesti in tema tasse scolastiche sono

  • Tassa di iscrizione che può essere richiesta all’atto di iscrizione di studi secondari dopo il compimento dei 16 anni di età dello studente e vale per l’intera durata del ciclo
  • Tassa di frequenza che va corrisposta ogni anno, sempre dopo il compimento dei 16 anni
  • Tassa di esame che deve essere corrisposta nella scuola secondaria superiore al momento della domanda di esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica o di Stato
  • Tassa di diploma che è il pagamento che va corrisposto al momento del titolo di studio.

Contributi volontari

Per quel che riguarda, invece i contributi scolastici, richiesti appunto all’interno della fascia di età compresa nella scuola dell’obbligo, che secondo l’articolo 34 della Costituzione deve essere gratuita, possono essere soltanto volontari e facoltativi.

La scuola, quindi, può richiedere alla famiglia dello studente il contributo volontario per far fronte a spese riguardante materiale didattico, fotocopie e la stessa assicurazione individuale dell’alunno. Ma è illegittimo subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni al versamento del contributi.

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