Supplenze vanno attribuite rispettando l’ordine di graduatoria, nulli i contratti che saltano posizioni. Sentenza

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Una lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento nella graduatoria permanente ex art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, profilo di assistente amministrativo, con il punteggio maturato nel periodo di esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione scolastica. Si pronuncia la Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 11380/2022 da cui estrapoliamo i punti più salienti.

No alle deroghe dell’ordine della graduatoria

Va premesso che la lavoratrice presentava la domanda il 7 ottobre 2000.

Trova, nel caso in questione, applicazione l’art.1, comma 5, del d.l. 28 agosto 2000, n. 240 che dopo aver previsto che “sui posti vacanti o disponibili per l’anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell’anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche”, stabiliva che “Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l’anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell’articolo 4, comma7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali”.

Per i giudici, le norme sopra richiamate, evidenziano il carattere inderogabile della regola che impone di attribuire le supplenze nel rispetto delle graduatorie.

Si tratta, infatti,  affermano i giudici, di precetto posto a tutela dell’interesse pubblico di cui all’art. 97 della Costituzione e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria. Principi che possono ben riguardare anche l’attuale sistema di reclutamento.

Sono nulli i contratti conferiti in violazione dell’ordine di graduatoria

Di talchè in ragione del chiaro dettato letterale della norma le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento atteso che la Corte d’Appello correttamente ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente, in quanto fondata su incarico di supplenza conferito con atto nullo.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro (cfr. Cass., n. 13800 del 2017).

In caso di rapporto di lavoro instaurato in modo illegittimo quali le conseguenze?

Assume la ricorrente che tutto ciò che è maturato nell’arco temporale in cui il rapporto ha avuto esecuzione non viene travolto dagli effetti della successiva declaratoria di nullità, e dunque non può che essere fatto salvo; quanto alle richieste risarcitorie assume, infine, che vi era stato un pregiudizio. Quando anche legittimamente fosse stata dichiarato l’annullamento dei contratti stipulati negli anni scolastici  considerati, l’Ufficio scolastico provinciale non avrebbe potuto decretare l’esclusione dell’interessata dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi del D.M. 75 del 2001, in quanto intervenuto successivamente. Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte ai quali ha dato corretta applicazione la Corte d’Appello (cfr., Cass., n. 32263 del 2021), secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126, cod. civ., applicabile anche alla P.A.

Ne consegue che, ferma l’irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”.

L’articolo 2126 è una norma  che tutela i lavoratori e prevede comunque un riconoscimento di mero fatto del rapporto al fine di conservare il diritto alla retribuzione percepita nonostante la nullità del rapporto, ma non può salvare le conseguenze giuridiche diverse. In particolare, poi la norma può essere applicata all’impiego pubblico in quanto compatibile con i principi costituzionali che impediscono il pieno riconoscimento in un rapporto di lavoro nullo per violazione di norme imperative.

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