Supplenze, valgono al 100% per ricostruzione di carriera e scatti anzianità. Anief: a Pavia il giudice accoglie il ricorso di una lavoratrice Ata per “disparità di trattamento”: il Ministero deve risarcirlo e dargli uno stipendio più alto

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Sentenza

Prima la Cassazione, ora pure il Tribunale di Pavia non ha dubbi: le supplenze valgono per la carriera alla pari dei servizi svolti dal personale di ruolo e chi fa ricorso ha diritto al pieno riconoscimento del pre-ruolo con collocazione su più alto scaglione stipendiale.

La decisione è arrivata rispondendo ad una dipendente di ruolo nella scuola, appartenente al personale Ata, che ha chiesto per quale motivo l’amministrazione ha violato “la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea”, poiché “in occasione della ricostruzione della sua anzianità corrispondente al servizio prestato in precedenza in forza di contratti a termine, ha conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero”.

Nella sentenza, il giudice del lavoro ha detto che “la domanda risulta fondata per le ragioni che sono state esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019” nella quale si fa riferimento alla posizione della Corte di Giustizia europea “emessa in data 20 settembre 2018 nella causa Motter”, per arrivare a concludere che il Ministero ha “effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore di parte ricorrente”.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “nei tribunali italiani ed europei si sta facendo sempre più largo la posizione del nostro sindacato: le supplenze devono essere considerati utili al 100% per gli scatti di anzianità e la ricostruzione di carriera. Sono periodi di lavoro che vanno considerati alla stregua di quelli svolti dal personale di già di ruolo. E questo vale per il personale Ata come per gli insegnanti di tutti i gradi, dalla scuola dell’Infanzia alle Superiori. A confermarlo, qualche giorno fa, è stata anche la Corte di Cassazione che ha dato l’assenso non solo agli scatti d’anzianità ma anche ai risarcimenti per l’abuso dei contratti a termine lasciando intatti i pagamenti delle ferie non godute e della disoccupazione. A questo punto, chi governa la scuola deve farsene una ragione e rivolgersi al più presto al legislatore: nel frattempo consigliamo tutti i diretti interessati, ancora di più se nel frattempo sono entrati in ruolo, di ricorrere al giudice del lavoro avvalendosi dei legali Anief”.

 

È ancora possibile ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta.

Ogni docente e Ata può verificarlo utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dal nostro sindacato autonomo.

 

LA SENTENZA

Entrando nel dettaglio, nella sentenza si legge che “a fronte della richiesta di riconoscimento” da parte della lavoratrice Ata “di anni 9 mesi 10 giorni 26 di servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche dalla ricorrente, alla ricorrente è stata riconosciuta un’anzianità complessiva non di ruolo di: 7 anni, 11 mesi, 6 giorni ai fini giuridici ed economici; 1 anno, 11 mesi, 20 giorni ai soli fini economici. In data 25/09/2011 per compiuta anzianità di anni 9, la ricorrente è stata inquadrata nella seconda fascia stipendiale 9-14 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/09/2011). Alla data del 25/09/2018, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. b del D.P.R.122/2013, per effetto della compiuta anzianità, ha maturato la posizione stipendiale 15- 20 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/09/2018). Richiamati i principi e i criteri della sent. n. 31149/2019, simulando quindi la ricostruzione di carriera tenendo in considerazione il solo servizio effettivo come esemplificato nel curriculum giuridico, considerando gli “spezzoni di mese” sino al termine REALE della mensilità considerata (28 gg; 30 gg; 31 gg) e i mesi interi come di 30 gg, dalla tabella di seguito proposta si evince chiaramente che la Sig.ra Mognaschi avrebbe maturato: la fascia 9 – 14 in data 06/10/2009 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/10/2009); la fascia 15 – 20 in data 06/10/2016 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/10/2016)”.

 

Il giudice del lavoro, pertanto, “alla luce di quanto fin qui esposto, apparendo evidente la necessità di una nuova ricostruzione di carriera e tenuto conto dell’eccepita prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del ricorso (25/02/2022), le differenze retributive reclamate dalla ricorrente concernono il differenziale tra: quanto effettivamente percepito dalla ricorrente dal 25.2.2017; quanto la ricorrente avrebbe percepito per effetto del riconoscimento integrale del pre-ruolo (fascia 15-20) – sino all’1/09/2018, data in cui la stessa ha maturato, per effetto dell’originario decreto di ricostruzione di carriera, il valore retributivo della suddetta fascia a cui si aggiungono gli accessori ex art. 429 c.p.c. limitati ai soli interessi legali in ossequio all’assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo con la rivalutazione monetaria”.

 

Per questi motivi, Tribunale di Pavia ha dichiarato “il diritto della ricorrente all’inserimento, alla data del 1.10.2009, nella posizione stipendiale 9/14 CCNL comparto scuola con riconoscimento, alla data della immissione in ruolo (1.9.2010), di 9 anni 10 mesi e 24 giorni di anzianità ai fini giuridici ed economici e, per l’effetto: condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive.

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