Supplenze oltre 36 mesi docenti ed ATA, sì anche da Commissione Lavoro. Azzolina (M5S): grande successo
Dopo l’approvazione della VII Commissione cultura alla Camera all’emendamento che sblocca le supplenze di docenti ed ATA oltre i 36 mesi di servizio, arriva il sì anche dalla Commissione Lavoro e Finanza. Se il Decreto dignità passerà dall’aula, e successivamente al Senato, le modifiche alla 107 diventeranno definitive.
Divieto supplenze su posti disponibili dopo i 36 mesi
Il divieto è stato introdotto dalla legge 107/2015 (La Buona Scuola) e decorre come specificato nella circolare sulle supplenze dell’a.s. 2016/17 – dal 1° settembre 2016. Dunque l’a.s. 2017/18 è da considerare il secondo anno di vigenza.
I punti fermi sono:
- stiamo parlando solo di supplenze su posti vacanti e disponibili (quelli sui quali, per intenderci, è possibile autorizzare le immissioni in ruolo)
- è possibile stipulare contratti di supplenza su questi posti solo per 36 mesi, a decorrere dal 1° settembre 2016.
Emendamento
Un emendamento al dl dignità cancella il limite ai 36 mesi, previsto da settembre 2016, “per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili“.
Con l’emendamento 4.29 votato oggi dalle Commissioni Lavoro e Finanze, il comma 131 della cosiddetta Buona Scuola entra nel pacchetto del Decreto Dignità al fine di essere abrogato.
“Ricordiamo – scrive l’On. Azzolina del M5S – che si tratta della prima modifica normativa alla Legge 107/2015.
Il comma 131, in palese contrasto con la direttiva 70/1999 UE, impediva al personale docente e ATA di stipulare ulteriori contratti oltre i 36 mesi su posti vacanti e disponibili.
Una norma che aggirando gli obblighi comunitari avrebbe permesso di perpetrare gli abusi sostituendo soltanto l’abusato.
Quello che vogliamo è il rispetto della direttiva comunitaria. Chiaramente l’abrogazione non intende, come qualcuno aveva inteso, procrastinare sine die i contratti a tempo determinato. Al contrario impone che vengano attivate le procedure concorsuali periodicamente, laddove necessarie ai fini della stabilizzazione, sia per chi ha lavorato al 31.08 sia per i tanti docenti che da anni stipulano contratti al 30.06 per abusiva reiterazione dei contratti a termine (Corte di Cassazione . 22552/2016).
È un grande successo per la scuola in cui ho creduto non solo io, ma un intero gruppo di persone meravigliose che mi hanno supportata.”