Supplenze 2024/25 tramite Interpello: chi può accettare e possibile completamento [RISPOSTE AI QUESITI]
Supplenze tramite interpello a.s. 2024/25: tutt’altro che residuali, già da due settimane tanti avvisi sono stati pubblicati, suscitando molti dubbi tra gli interessati. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti dai nostri lettori all’indirizzo [email protected]
Chi può partecipare agli interpelli
All’interpello possono partecipare
- anche i docenti inseriti nelle GPS della stessa o altra provincia
- si darà precedenza alle domande dei docenti in possesso di abilitazione/specializzazione sostegno.
- Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato (art. 13, co. 23, O.M. 88/2024).
Quesiti
D1. Leggendo i vostri approfondimenti sull’OM si dice: “l’OM non fa alcuna distinzione, ma dispone soltanto che non possono rispondere agli interpelli i docenti già destinatari di nomina a tempo determinato. Conseguentemente chi riceve una proposta di nomina non può partecipare agli interpelli per qualsiasi supplenze, sia essa al 30/06 o al 31/08 o per classe di concorso/posto differenti dalla precedente proposta di nomina.” Ho avuto un contratto a tempo determinato di due ore settimanali da graduatoria di istituto fino al 30/6. Questo significa che non posso partecipare agli interpelli? Quindi come posso avere il diritto al completamento? Vi ringrazio per la risposta.
R1. Come leggiamo nell’art. 13/23 dell’OM 88/2024 e nella nota sulle supplenze a.s. 2024/25, gli eventuali contratti stipulati tramite interpello sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti
dall’ordinanza ministeriale, incluse le previste (art. 14). Pertanto, considerato che nell’OM si dispone che i docenti, i quali abbiano ottenuto uno spezzone orario in assenza di posti interi, conservano titolo al completamento, lo stesso dicasi nel caso degli interpelli: chi ha ottenuto uno spezzone orario da GI in assenza di posti interi, come nel caso della lettrice, conserva titolo al completamento e nulla vieta che lo stesso avvenga tramite interpello, purché la supplenza sia nella medesima provincia. Viceversa, se la lettrice avesse ottenuto lo spezzone in presenza di posti interi (o l’interpello riguardi una supplenza in altra provincia) non avrebbe titolo al completamento, così come non lo avrebbe nel caso in cui avesse già ottenuto un posto intero (anche se rifiutato).
Precisiamo, inoltre, che, ai fini del completamento, non è possibile frazione posti interi, ma lo stesso si può realizzare soltanto con altre disponibilità ad orario non intero. Quanto, infine, al nostro articolo citato nel quesito, la parte di testo riportata si riferisce al fatto che un docente, che ha ricevuta una proposta di nomina, non vi può partecipare, anche in caso di rifiuto (con delle differenze, come si evince dal quesito successivo).
D2. Sono iscritta alle gps di Genova, mi hanno chiamato dalle graduatorie di istituto per una supplenza breve sostegno infanzia al 30 settembre. Ho risposto ad un interpello per una supplenza su sostegno infanzia al 30 giugno, ma ho dovuto rinunciare perché mi hanno detto che avendo già avuto una chiamata dalle graduatorie di istituto non potevo accettare. È giusti così, altri mi hanno detto che potevo accettare. Grazie in anticipo.
R2. La lettrice, dunque, sembra che abbia rifiutato la supplenza su posto di sostegno alla scuola dell’infanzia e poi abbia risposto ad un interpello per una supplenza al 30/06 sempre su sostegno scuola dell’infanzia. Non specifica, però, se sia o meno specializzata. Premesso ciò, come detto sopra, le supplenze da interpello sono sottoposte alle medesime sanzioni di quelle previste per le GI e, in caso si rifiuti una supplenza su posto di sostegno da GI (equivale al rifiuto la mancata risposta alla convocazione come anche la mancata presa di servizio dopo l’accettazione), la sanzione è la seguente: per i non specializzati, l’impossibilità di ottenere supplenze, per l’a.s. di riferimento, dalla graduatoria di istituto della scuola in questione sull’insegnamento (sostegno infanzia) per cui si è rifiutato; per gli specializzati, invece, l’impossibilità di ottenere supplenze, per l’a.s. di riferimento, dalla graduatoria di istituto della scuola in questione sull’insegnamento per cui si è rifiutato (sostegno infanzia) e per tutte le altre classi di concorso/posti cui si abbia titolo (nel caso della lettrice, se specializzata, anche per posto comune infanzia).
In definitiva, avendo rifiutato una supplenza da GI su posto di sostegno, la nostra lettrice, stando all’art. 14 succitato, non potrà ottenere in quella scuola (ove ha rifiutato), per l’a.s. 2024/25, supplenze su posto di sostegno infanzia; inoltre, se specializzata, non potrà ottenerle nemmeno su posto comune; potrà invece ottenere le predette supplenze dalle altre scuole in cui è inclusa. Quanto all’interpello cui, secondo la scuola di interesse, non può rispondere, non siamo d’accordo: come detto prima, infatti, la sanzione, nel caso specifico, riguarda la sola graduatoria di istituto della scuola in cui la lettrice ha rifiutato e non le altre scuole in cui risulta inclusa. Perché allora farla valere per l’interpello, trattandosi di un’altra scuola? Riteniamo che la lettrice, nel caso in esame, possa rispondere all’interpello, ferma restando la necessità di un chiarimento del MIM al riguardo.
Considerato che la lettrice non lo specifica, precisiamo che qualora sia in servizio sulla supplenza breve dalla GI (sino al 30 settembre), riteniamo che la stessa possa lasciarla per un’altra al 30 giugno, in quanto ciò è permesso per un eventuale altra supplenza da GI.
D3. Non sono inserita GaE né GPS né GI, e partecipo pertanto solo agli interpelli. Ho firmato un contratto da 10 ore come sostegno infanzia fino al 30/6 e mi stavo chiedendo se nel mentre è possibile partecipare ad altri interpelli ed eventualmente accettare altri spezzoni fino al completamento dell’orario. In caso affermativo gli spezzoni devono essere esclusivamente in scuole del medesimo grado e della medesima provincia?
R3. Sì, il completamento si può realizzare solo in una provincia e solo tra insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Quindi la nostra lettrice potrà completare soltanto alla scuola dell’infanzia e nella medesima provincia.
D4. Sono una ragazza all’ ultimo anno di scienze della formazione primaria, inserita per la prima volta in GPS nella provincia di Brescia classe EEEE. Nel primo bollettino non ho ricevuto nomina e ad oggi non è uscito il secondo bollettino. Ricevo email da GI ma solo molto brevi. Volevo chiedere se potessi mandare la mia candidatura ad interpelli nella provincia di Bergamo visto che sono contratti al 30/06. Posso farlo o intercorro in qualche sanzione? Il punteggio è uguale? Se accetto interpello sul sostegno classe ADEE sempre alla primaria ricevo punteggio?
R4. Non avendo ricevuto alcuna proposta di nomina, la lettrice può accettare la supplenza da interpello, senza incorrere in nessuna sanzione. Come leggiamo nell’OM e nella nota, non è consentito partecipare agli interpelli ai soli docenti già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e non è questo il caso. Quanto al punteggio, si matura a prescindere dal canale di assunzione e se svolto su sostegno si valuta anche su posto comune (per intero nello stesso grado, a metà negli eventuali altri gradi). Precisiamo che la lettrice, quando si inserirà in prima fascia, però, non potrà caricare il servizio svolto, in quanto avrà i previsti punti aggiuntivi, dovuti al percorso seguito (12 punti per la selettività del percorso + un ulteriore punteggio di 12 punti all’anno per ciascuno degli anni della durata legale del corso).
D5. Volevo chiedervi gentilmente un chiarimento circa l’accettazione di un possibile interpello. Se io accettassi un interpello (senza far parte di nessuna graduatoria, ma avendo un titolo equipollente per poter insegnare nella scuola primaria) con contratto al 30/6 posso rifiutare il posto, dopo aver firmato e preso servizio, per un altro interpello più vantaggioso ad esempio con scadenza contrattuale al 31/8 o per altri motivi come vicinanza, continuità didattica..? Oppure sono obbligata per legge a rimanere presso l’istituto del primo interpello pena sanzione? Inoltre, qualora in un interpello non venga specificata la clausola “fino all’arrivo dell’avente diritto” significa che quel posto è garantito per l’anno in corso fino al termine del contratto? Vi ringrazio immensamente per l’aiuto.
R5. La risposta è negativa, in quanto le supplenze da interpello, come detto sopra, sono soggette alle medesime sanzioni previste per le supplenze da GI e, nel caso di abbandono del servizio (come sarebbe, nel caso in cui la lettrice abbandonasse la supplenza accettata e per la quale ha preso e svolge servizio), l’interessato non potrebbe accettare supplenze per l’intero biennio di vigenza delle GI. Certo, nel caso dell’interpello la questione è un po’ diversa, tuttavia, che la lettrice non possa più ottenere supplenze per l’a.s. 24/25 è certo (quanto alla sanzione per l’intero biennio, soprattutto nei casi in cui le GI siano in altra provincia, servirebbe un chiarimento del MIM).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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