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Supplenze temporanee, proroga contratto per scrutini ed esami. Cosa succede in caso di docente in maternità? [QUESITI]

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Con l’avvicinarsi del termine delle lezioni numerosi docenti, titolari di contratti di supplenza breve e temporanea, chiedono delucidazioni in merito all’eventuale proroga del loro contratto, così come i titolari, che rientrano a disposizione, pongono quesiti in merito ai compiti da svolgere. Rispondiamo a tre quesiti posti in redazione.

Riferimenti

Il Ministero, nel corso del tempo, ha pubblicato alcune note di chiarimento riguardanti le proroghe e le altre tipologie contrattuali da stipulare con i docenti supplenti: nota 17 giugno 2010 n. 5986; nota 17 giugno 2009 n. 9038 e nota 10 giugno 2009 n. 8556; nota 11 luglio 2007 n. 14187. 

Inoltre, in caso di titolari assenti da 150/90 giorni e che rientrino dopo il 30 aprile, il riferimento relativo al contratto da stipulare con il supplente è l’art. 37 del CCNL 2007. L’articolo 12 di quest’ultimo (CCNL), infine, è l’ulteriore riferimento riguardante l’eventuale proroga del contratto della supplente in congedo di maternità.

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Quesiti

D1. Sono una docente di terza fascia chiamata a sostituire, presso una scuola superiore, una collega di sostegno in malattia. Sto svolgendo la supplenza ininterrottamente dal 29 ottobre e finirò il 10 giugno. Lo scrutinio è fissato per il 13 giugno e il GLO per il 20 giugno. Chiedo se ho diritto alla continuità della supplenza fino al 13 o al 20 o se è corretto fare 2 singoli contratti, come vuole la scuola, per i 2 giorni sopra menzionati. 

R1. Il caso della collega rientra nell’art. 37 del CCNL 2007. In base a tale disposizione, nel caso in cui il docente titolare rientri dopo il 30 aprile e sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni (compresi i giorni di sospensione dell’attività didattica), lo stesso titolare non rientra in classe ma resta a disposizione della scuola e il supplente temporaneo, per ragioni di continuità didattica, rimane in servizio nelle classi e sarà lui a svolgere scrutini ed eventuali esami (non quelli di maturità). In tal caso, come chiarito dal Ministero con la nota n. 8556/2009, al supplente spetta la proroga del contratto dal termine delle lezioni sino agli scrutini ed esami diversi dalla maturità (evidenziamo che i suddetti 150 giorni si riducono a 90 per le classi terminali). Quanto alla proroga del contratto sino alla riunione del GLO, non vi sono indicazioni specifiche in merito tuttavia, considerato che la collega dovrà procedere alla redazione delle sezioni conclusive del PEI (insieme agli altri membri del GLO) riguardanti anche la richiesta delle ore di sostegno (oltre che di assistenza) per l’a.s. prossimo, che trattasi di attività (importantissima) relativa all’alunno/a seguito/a e che, infine, la proroga è prevista anche dopo gli scrutini (come nel caso degli esami di terza media), riteniamo che la proroga vada effettuata sino al 20 giugno, data in cui si riunirà il GLO. Il fatto che la docente titolare, precisiamolo, non sia ancora rientrata, non intacca quanto detto, poiché nel CCNL si parla di rientro dopo il 30 aprile, senza indicare una data massima entro cui il titolare debba rientrare.

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D2. Sono una docente a tempo indeterminato in un liceo e madre di un bimba di 4 mesi. A termine della maternità obbligatoria ho fruito in maniera continuativa del congedo parentale che ho richiesto fino al termine delle attività didattiche del 9 giugno. Col termine del congedo mi chiedo quali siano le attività che sono obbligata a svolgere a scuola. Leggevo che devo essere presente al collegio dei docenti di Giugno ma gli scrutini spettano al mio supplente vero? Sono inoltre obbligata a prestare attività di “disposizione” all’occorrenza agli esami di Stato? In tal caso con quale preavviso la scuola dovrà avvisarmi? 

R2. Il caso della collega rientra nel succitato articolo 37 del CCNL 2007 con la differenza che, rispetto alla docente del quesito precedente, le parti sono invertite: chi pone il quesito è la docente titolare che rientra dopo il 30 aprile. La docente titolare, assente per 150/90 giorni e rientrata dopo la predetta data, ai sensi del citato articolo, rientra a disposizione della scuola per svolgere supplenze o interventi educativo-didattici ovvero altri compiti legati al funzionamento della scuola. Considerato che, al rientro della collega, le lezioni saranno finite e non potrà svolgere supplenze, la stessa svolgerà gli eventuali incontri a carattere collegiale (compreso il collegio docenti) calendarizzati nel piano annuale delle attività; inoltre, qualora possa essere utilizzata per l’eventuale sostituzione dei commissari interni impegnati negli esami di Maturità, la stessa resterà a disposizione sino al 30 giugno.

D3. Titolare in congedo per maternità fino ad agosto, supplente temporanea con contratto fino al 10 giugno. A sua volta in gravidanza  (congedo di maternità) dal 31 maggio, ha diritto alla proroga per scrutini ed esami fino al 30 giugno o solo decreto per gravidanza? 

R3. Nel CCNL 2007 (art. 12) si dispone che il periodo di congedo maternità va considerato come servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga della supplenza. Pertanto, alla lettrice spetta la proroga come da lei affermato (e anche naturalmente alla sua supplente, che presta l’effettivo servizio in classe), sino al termine degli esami.

La consulenza 

È possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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