Supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto: possono durare anche fino a giugno, quali sanzioni se non si accetta

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Il nuovo regolamento delle supplenze  inserito nella O.M.60/ 2020 prevede che le supplenze brevi e temporanee saranno attribuite dalle graduatorie di istituto. Per graduatorie di istituto si intendono gli elenchi di prima fascia, già costituiti contemporaneamente al rinnovo delle GaE e gli elenchi di seconda e terza fascia, corrispondenti rispettivamente a prima e seconda fascia GPS.

Chi non ha scelto le scuole entro il 6 agosto non comparirà nelle Graduatorie di istituto

La fase di inserimento nelle GPS Graduatorie provinciali e nelle Graduatorie di istituto quest’anno è stata contemporanea: nello stesso modello di domanda, disponibile sul sito del Ministero entro il 6 agosto si sceglieva la provincia per concorrere agli incarichi da GPS nonché, se lo si voleva, fino a venti scuole per ogni classe di concorso, in cui concorrere per l’attribuzione sia di eventuali cattedre residue da GPS nonché delle supplenze temporanee.

Chi non ha scelto le scuole compare nelle GPS e può essere chiamato per le cattedre al 31 agosto e 30 giugno da attribuire tramite lo scorrimento delle stesse, ma non può partecipare all’attribuzione delle supplenze temporanee.

Con nota del 5 settembre il Ministero ha infatti posto una limitazione all’invio delle domande di messa a disposizione “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”.

Supplenze da graduatorie di istituto: vengono conferite dai Dirigenti Scolastici

Le istituzioni scolastiche provvederanno a convocare gli aspiranti presenti nelle graduatorie e ne verificheranno la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. Le supplenze temporanee sono la terza categoria di supplenze che è possibile ricevere (dopo quelle al 31 agosto e 30 giugno) e sono regolate dall’art. 2 comma 4 lettera c, comma 8 lettera c e art. 13 dell’OM 60/2020

Le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto valide per il biennio 2020/21. Le graduatorie del 2017/20 (tranne la prima fascia) sono state dichiarate caducate e inattingibili.

Se la supplenza è di durata pari o superiore a 30 giorni

La proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

Quanto tempo per prendere servizio

L’aspirante supplente dovrà accettare la supplenza e ciò potrà avvenire sia in sede all’atto della convocazione che telematicamente (dipende dalla modalità con cui viene svolta la convocazione), l’importante è prendere servizio entro 24 ore così come previsto dalla normativa vigente.

Quanto può durare una supplenza temporanea

Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie fino all'”ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”.  Quindi sicuramente la supplenza potrà essere assegnata o prorogata (dipende dalla tipologia di assenza del titolare) anche fino a giugno. Ma il termine deve essere necessariamente l’ultimo giorno di lezione individuato dai calendari regionali o il Dirigente Scolastico potrà far rientrare nelle esigenze di servizio anche gli scrutini, evitando quindi gli stacchi nel contratto, che tanto hanno fatto discutere negli ultimi tempi? Di questo sicuramente continueremo ad occuparci.

La proroga della supplenza: garantire la continuità della supplenza

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Se un docente non ha nessuna supplenza e non accetta la proposta di supplenza temporanea

• la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, o che non abbiano accettato un’altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento per l’anno scolastico in corso. (naturalmente non ci si riferisce a supplenza conferita con eventuale clausola di rescissione in base all’art. 41 del CCNL)
• la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
• la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
• l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Il docente può lasciare supplenza temporanea da GI per supplenza al 31 agosto o 30 giugno

In questo caso il docente non sarà soggetto a nessuna sanzione. L’art. 14 comma 2 dell’OM 60/2020 specifica che il docente già in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per una supplenza ai sensi dell’art. 2 comma 4 lettere a) e b) quindi supplenze al 31 agosto e 30 giugno su posti disponibili entro il 31 dicembre. Chiarimenti del Ministero

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