Supplenze temporanee assegnate a parenti del DSGA senza rispettare ordine graduatoria. Come è andata a finire?

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La Procura della Corte dei Conti conveniva in giudizio una DSGA in quanto la stessa, in occasione delle procedure per l’affidamento di supplenze temporanee avrebbe individuato persone a lei legate da vincoli di parentela o comunque da lei conosciute, senza utilizzare le graduatorie predisposte a tal fine. Per i predetti fatti, la convenuta era stata rinviata a giudizio e successivamente condannata alla pena di un anno di reclusione per il reato di abuso d’ufficio. La condanna è stata parzialmente confermata dalla Corte di Appello, che ha rideterminato la pena in nove mesi di reclusione per effetto della prescrizione di alcuni dei fatti contestati e, infine, dalla Corte di Cassazione. Vediamo come si pronuncia la Corte dei Conti su tale particolare caso.

La vicenda
La Procura ha evidenziato come la ricorrente avrebbe determinato la conclusione di contratti a tempo determinato per supplenze brevi in violazione di quanto previsto dal D.M. 439/2000, dalla l. 124/99 e dal CCNL del comparto Scuola, in quanto l’individuazione dei soggetti cui conferire le supplenze temporanee sarebbe dovuta avvenire nel rispetto dell’ordine della graduatoria predisposta a tale fine. La convenuta, invece, avrebbe individuato, anche per supplenze brevissime di due o tre giorni, soggetti collocati in fondo alla graduatoria da lei conosciuti o a lei legati da vincoli di parentela.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la convenuta, evidenziando, in primo luogo, come in sede penale non sia stata in alcun modo considerata la valenza probatoria della procedura con la quale vengono conferite le supplenze brevi per il ruolo di collaboratori scolastici e di assistenti amministrativi e cioè il fatto che la firma dei relativi contratti non spetti al DSGA, ma al dirigente scolastico. La convenuta ha, inoltre, riferito di avere agito nell’interesse dell’istituto, al fine di evitare carenze di organico fra le predette figure ed a tal fine ha descritto la laboriosa attività di ricerca dei supplenti e della individuazione, solo dopo ore di ricerche inutili, di “persone di cui conosceva la disponibilità ad effettuare supplenze brevi o brevissime, anche di uno o due giorni” i cui rapporti di parentela con la DSGA erano, peraltro, ben noti alla dirigente scolastica. Quest’ultima, ribadisce la difesa, avendo un potere-dovere di controllo sul corretto svolgimento dell’iter di assunzione, avrebbe dovuto evitare di stipulare i contratti con chi non possedeva i requisiti previsti, essendosi, di contro, la convenuta limitata ad indicare un nominativo senza avere alcun potere decisorio in proposito.

Alla luce di tali allegazioni la pregiudizialità penale non varrebbe nel presente giudizio, in considerazione del diverso oggetto del giudizio e dei diversi principi in tema di formazione della prova.
In conclusione, pertanto, la difesa ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento del concorso della dirigente scolastica che non avrebbe controllato l’operato della convenuta.

Non rispettare le graduatorie è grave condotta
La Corte dei Conti toscana nella sentenza 85/24 afferma che “non sussiste dubbio, pertanto, alla luce degli accertamenti compiuti in sede penale e divenuti irrevocabili, che la condotta della convenuta integri gli estremi di una condotta contraria alle norme di legge e che l’elemento soggettivo che la connota sia il dolo, stante la consapevolezza della violazione del principio di scorrimento e la volontà di agire in tal modo per far conseguire il contratto a persone che non ne avrebbero avuto diritto. Il fatto che i contratti siano stati concretamente sottoscritti dai dirigenti scolastici dei due istituti, già affrontato in sede penale e riproposto anche in questa sede, non può escludere l’elemento soggettivo del dolo, posto che, come emerso nel corso del giudizio penale, la convenuta ha, nelle operazioni propedeutiche alla stipula dei contratti, proceduto alla individuazione di persone a sé legate da vincoli, di parentela o di conoscenza, in violazione dell’ordine di graduatoria”.

Sussiste danno per la scuola nel caso in cui non si rispetti l’ordine di graduatoria?
A fronte della condotta dolosa tenuta dalla convenuta, tuttavia, non può ritenersi raggiunta la prova del danno arrecato all’amministrazione scolastica. A quanto consta, infatti, non solo il personale incaricato ha regolarmente svolto la propria attività lavorativa, ma, essendo iscritto nelle graduatorie da cui attingere per il conferimento delle supplenze, era comunque in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti conferiti, per quanto collocato in posizione arretrata. Né può affermarsi che l’illegittimo affidamento determina, di per sé, per automatismo, la dannosità della relativa spesa (cfr. ex plurimis Corte conti Sez. III Centr. n. 347/2018).

La retribuzione erogata, Inoltre, è andata a remunerare lo svolgimento di compiti utili e, anzi, ritenuti necessari per il funzionamento della scuola. A tal proposito si sottolinea come gli stessi dirigenti scolastici, sottoscrivendo i contratti per il conferimento delle supplenze brevi, abbiano implicitamente riconosciuto l’utilità ed anzi la necessità dei relativi incarichi. Ne consegue, dunque, che l’eventuale responsabilità per il mancato utilizzo del personale interno per le supplenze brevi, non può ascriversi al DSGA, che ha individuato i soggetti cui conferire la supplenza, ma al dirigente scolastico che tali supplenze ha firmato, nonostante la loro evidente brevità.

Nessun risarcimento può, pertanto, essere richiesto alla convenuta per le somme erogate dall’amministrazione scolastica in favore dei supplenti designati.

Sussiste invece danno all’immagine per la PA
Diversamente, invece, afferma la Corte dei Conti, deve essere riconosciuta la sussistenza della responsabilità della convenuta per il danno da lesione all’immagine dell’amministrazione pubblica.
Quanto alla sussistenza del danno, si richiama la consolidata giurisprudenza, che riconduce tale tipologia di danno alla lesione del bene, di rilevanza costituzionale, costituito dal buon andamento e dall’imparzialità dell’azione amministrativa (ex multis Sez. II Centr. n. 60/2024; Sez. giur. Regione Lombardia n. 98/2024; Sez. giur. Regione Toscana n. 46/2024 ed in tal senso anche Corte cost. n. 123/2023).

Nel caso in esame tale danno è senza dubbio ravvisabile nella condotta della convenuta che, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, ha individuato per il conferimento di incarichi di sostituzione temporanea persone di sua conoscenza che, in violazione della regola generale dell’ordine della graduatoria, erano collocate in posizione arretrata rispetto ad altri iscritti. Peraltro, la notizia di tali condotte, reiterate nel tempo a favore di diversi beneficiari, ha avuto diffusione anche nella stampa locale, come documentato dal P.M. Convenuta condannata a circa 9mila euro di risarcimento danni all’immagine della P.A.

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