Supplenze, spezzone pari o inferiore alle 6 ore può essere assegnato al docente dell’anno precedente per continuità?

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Supplenze su spezzone pari o inferiore alle 6 ore: aggiungiamo un’altra riflessione alle modalità di assegnazione nel caso in cui più docenti ne facciano richiesta per l’anno scolastico di riferimento. Abbiamo parlato dell’opportunità di individuare, a livello di singola istituzione scolastica, dei criteri condivisi e noti e delle variabili di cui tenere conto.

Spezzoni pari o inferiore a 6 ore: prima si chiede la disponibilità ai docenti in servizio nella scuola

L’ordine da seguire è inserito nell’art.2 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto

Quindi

1- docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse

2- docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento

3- docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento

4- docenti supplenti nominati dalle graduatorie di istituto

Nel caso di più richieste si devono stabilire dei criteri

I criteri vanno stabiliti a monte e devono essere noti prima della richiesta di presentazione della domanda.

Possibili criteri

  • graduatoria interna di istituto, ossia stabilire chi è il primo docente in graduatoria tra coloro che hanno dato la disponibilità
  • rotazione, in modo da non assegnare le ore sempre allo stesso insegnante
  • suddivisione, laddove possibile, tra più insegnanti (es. 4 + 2 oppure 3 + 3)
  • precedenza ai docenti che insegnano nella scuola la disciplina in cui vi sono le ore in più

Supplenza su ore pari o inferiori alle 6: più domande per lo stesso spezzone, a chi va assegnato

Nella circolare, a nostro parere, va specificato che la nomina su ore in più potrebbe comportare la difficoltà a mantenere il giorno libero, soprattutto se l’assegnazione dovesse ricadere su docenti in servizio su più scuole.

Abbiamo approfondito il fatto che anche i docenti in utilizzazione /assegnazione provvisoria possono concorrere all’attribuzione delle ore, nonché il docente su posto di sostegno.

Lo spezzone può essere riproposto al docente che lo aveva lo scorso anno scolastico, dato che si riferisce alla stessa classe?

Il caso è senz’altro interessante e merita una riflessione.

Parliamo di continuità didattica in un periodo dell’anno scolastico in cui, con l’assegnazione delle supplenze, ciò di cui ci si lamenta è proprio il continuo spostamento degli insegnanti magari all’interno della stessa provincia, al ritmo di un algoritmo che parla di numeri e non di persone.

La continuità didattica potrebbe giustificare il mancato procedimento previsto per normativa?

A nostro parere no, a meno che anche questo criterio non venga inserito  e condiviso nel Regolamento interno che regola l’attribuzione delle ore. Quindi come criterio precipuo, per cui le ore possano essere assegnate per continuità didattica allo stesso insegnante del precedente anno scolastico, che esplicitamente dà il suo consenso all’attribuzione.

Raccontaci a [email protected]

Siamo consapevoli che a volte intorno all’attribuzione di queste ore si crea molta aspettativa. Nella vostra scuola com’è andata? Quali criteri vengono seguiti? Se vuoi puoi raccontarcelo a [email protected]

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