Supplenze. Lo spezzone derivante dal part time deve essere attribuito fino al 30 giugno
inviato da Mauro Colafato, Segr. Gen. UIL Scuola Cremona-Lodi – La UIL Scuola Cremona-Lodi, avendo preso visione della Nota della Ragioneria Territoriale dello Stato concernente i contratti a termine con disponibilità orarie derivanti da concessioni di part-time a personale ATA, ritenendone i contenuti difformi rispetto alle vigenti disposizioni normative, è immediatamente intervenuta presso gli organi competenti affinché vi fosse un intervento chiarificatore finalizzato a uniformare sul territorio regionale l’applicazione delle menzionate disposizioni.
inviato da Mauro Colafato, Segr. Gen. UIL Scuola Cremona-Lodi – La UIL Scuola Cremona-Lodi, avendo preso visione della Nota della Ragioneria Territoriale dello Stato concernente i contratti a termine con disponibilità orarie derivanti da concessioni di part-time a personale ATA, ritenendone i contenuti difformi rispetto alle vigenti disposizioni normative, è immediatamente intervenuta presso gli organi competenti affinché vi fosse un intervento chiarificatore finalizzato a uniformare sul territorio regionale l’applicazione delle menzionate disposizioni.
La UIL Scuola Lombardia, inoltre, ha agito tempestivamente presso l’USR, sottolineando che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona non avrebbe dovuto adottare la suddetta Nota, in quanto ne sarebbe conseguito un notevolissimo taglio di posti che, invece, sono legittimamente da coprire mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Il Dirigente, dott. Volonté, ha prontamente inviato alla Ragioneria Territoriale di Cremona (con nota prot. MIUR AOODRLO RU 13117 del 18/07/2014, trasmessa anche alla Dirigente UST Cremona e per conoscenza alle OO.SS), una opportuna comunicazione con la quale ha ribadito che le disponibilità derivanti da part-time, riferendosi a posti vacanti solo in organico di fatto e non di diritto, devono essere coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (e dunque non possono configurarsi come supplenze di competenza delle scuole).
Un orientamento da parte dell’USR, voluto fortemente anche dalla UIL Scuola, al quale siamo certi corrisponderà, da parte della RTS, una corretta applicazione delle norme legislative in previsione dell’avvio dell’a.s. 2014-15.
NOTA RAGIONERIA TERRITORIALE DI CREMONA
Oggetto: Contratti a termine con disponibilità orarie derivanti da concessioni di part-time a personale ATA
"In previsione delle attività per l’avvio dell’a.s. 2014-2015, con riferimento ai contratti a termine con disponibilità orarie derivanti da concessioni di part-time, si ricorda che le disponibilità orarie derivanti dalla concessione di part-time, non sono spezzoni aggregabili per la formazione di posti orario, in base a quanto previsto dalla L. n. 133/2008, come chiarito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9/2011 e alla luce dei criteri "restrittivi" contenuti nella circolare MIUR n. 18 del 4/7/2013, che dispone misure e soluzioni atte a contenere e ridurre le consistenze degli organici di fatto delle scuole.
In altre parole, poiché il dirigente, nell’esprimere il nulla osta al part time di personale ATA ha già valutato che tale regime è compatibile con l’organizzazione del lavoro nell’Istituto, risulterebbe contraddittorio coprire le ore non lavorate con un contratto annuale o al 30 giugno; non soltanto le ore derivanti da part time non configurano un posto vacante, ma neppure un posto disponibile, in quanto il titolare esiste ed è in servizio.
Per quanto sopra, la stipula di contratti a t.d. volti a coprire le ore in discorso con pagamento a carico del Tesoro non è ammissibile e gli eventuali contratti inviati a questa RTS per il controllo amministrativo-contabile non saranno ammessi a visto, né – conseguentemente – al successivo pagamento, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 123/2011.
Per completezza, si evidenzia che quanto sopra scritto non esclude la possibilità di ricorrere a supplenze brevi per far fronte ad imprevisti e temporanei eccessi nel carico di lavoro rispetto alle risorse umane disponibili, dovute a circostante nuove ed imprevedibili, onde evitare disservizi, laddove ne ricorrano i presupposti, in base ai consueti criteri e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali supplenze."
NOTA USR LOMBARDIA
Prot MIUR AOODRLO RU 13117 del 18/07/2014
Al Dirigente della Ragioneria territoriale di Cremona
Al Dirigente dell’ufficio territoriale di Cremona e.p. c. Alle O.O.S.S. regionali
Oggetto: Retribuzione contratti a tempo determinato con orario di lavoro part-time.
In riferimento alle osservazioni pervenute da codesta Ragioneria all’ufficio scolastico dell’ambito territoriale, relative all’attribuzione dei contratti a tempo determinato su posti part-time dei profili di personale ATA, si precisa che la C.M. n. 1878 che ha disciplinato le supplenze per il decorso anno scolastico, in raccordo con quanto stabilito dall’art. 1 del Regolamento D.M. 430/2000, ha indicato che le disponibilità derivanti da part-time, riferendosi a posti vacanti solo in organico di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Tali posti fanno parte del piano di disponibilità provinciale, conferite attraverso lo scorrimento delle graduatorie provinciali. Le stesse sono retribuite con i ruoli di spesa fissa, poiché corrispondono ad ore previste in organico sulla base del contingente autorizzato dal MEF e sono disponibili a seguito dell’attribuzione al titolare di contratto part-time.
Le stesse pertanto non possono configurarsi come supplenze di competenza delle scuole, che invece sono tenute, secondo il Regolamento, alla copertura solo di assenze brevi e temporanee attraverso lo scorrimento delle graduatorie di istituto, fino al perdurare delle effettive necessità del servizio.
Il Dirigente
Luca Volonté